Superbonus: Onlus/APS/OdV con attività socio-sanitaria – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Circolare 3/E/2023
- 16 Febbraio 2023
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 3/E dell’8 febbraio 2023, avente ad oggetto “Comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77”, con cui ha fornito chiarimenti riguardo le modalità applicative del co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 concernente il Superbonus spettante alle ONLUS, OdV e APS.
Si ricorda che, il citato comma 10-bis stabilisce particolari modalità di determinazione delle spese ammesse al Superbonus, effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) che prestano servizi socio-sanitari e che siano in possesso dei seguenti requisti:
- possiedano immobili nelle categorie catastali B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro) o D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro), a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito;
- i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o di indennità di carica.
Nel rispetto delle suddette condizioni, infatti, il comma 10-bis stabilisce che il criterio di calcolo del limite di spesa per le unità immobiliari possedute da tali soggetti, va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile e la superficie media di un’unità abitativa, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
La C.M. 3/E/2023, interviene su diversi aspetti riguardanti il riconoscimento del Superbonus per questi soggetti e specifica che:
- l’iscrizione delle Onlus/APS/OdV che prestano servizi socio-sanitari nel nuovo Registro unico nazionale del terzo settore – RUNTS, previsto dal Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) comporta una sostanziale continuazione dell’operatività delle stesse, e non fa venir meno l’applicabilità del Superbonus, nel rispetto dei limiti di spesa e degli altri requisiti previsti dalla normativa;
- per usufruire del Superbonus, riguardo le categorie catastali richiamate dalla norma (B/1, B/2 e D/4), occorre far riferimento alla situazione esistente all’inizio dei lavori (alla data di inizio dei lavori) e non a quella risultante al termine degli stessi. Pertanto, un eventuale cambio di destinazione d’uso dell’immobile in una di queste categorie deve avvenire prima dell’inizio degli interventi agevolabili;
- non è necessario che, nella fase di effettuazione degli interventi, l’immobile sia già utilizzato per l’esercizio delle attività socio-sanitarie;
- il Superbonus spetta anche se l’assistenza socio-sanitaria venga svolta mediante un contratto di affitto di azienda, che comprenda anche l’immobile oggetto dei lavori. In questo caso, la Onlus deve effettivamente svolgere le prestazioni socio-sanitarie ed il soggetto concedente, con cui è stipulato il contratto, deve possedere l’immobile come proprietario, nudo proprietario, usufruttuario o comodatario. Inoltre, l’attività assistenziale può essere iniziata anche dopo la conclusione del contratto di affitto d’azienda;
- la condizione relativa all’assenza di compensi o indennità di carica per i membri del Consiglio di Amministrazione, come già precisato nella Circolare n.23/E del 23 giugno 2022, deve esistere al 1° giugno 2021 e deve permanere per tutto l’arco temporale di fruizione del beneficio fiscale, anche nelle forme dello sconto in fattura e della cessione del credito. Inoltre, la Circolare precisa che la gratuità dell’attività dei componenti del Consiglio di amministrazione deve risultare dallo statuto vigente alla predetta data del 1° giugno 2021, e non è sufficiente stabilire una clausola in tal senso in una delibera del Consiglio di amministrazione;
- l’ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell’immobile, a titolo di proprietà. nuda proprietà, usufrutto, o comodato d’uso gratuito deve considerarsi tassativa. In particolare, con riferimento al contratto di comodato d’uso gratuito, occorre che la registrazione del contratto debba essere avvenuta in data precedente al 1° giugno 2021. Inoltre, il possesso dell’immobile, in base ai titoli sopraelencati, deve essere esistente al 1° giugno 2021 e permanere per tutta la durata di fruizione del beneficio fiscale, anche nelle modalità alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito;
- in merito alla specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa, per evitare differenze territoriali, per il parametro “superficie media di una unità abitativa immobiliare”, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’OMI, occorre fare riferimentoe alla “media nazionale” e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso. In merito, la stessa C.M. 3/E/2023 fornisce uno specifico esempio di calcolo.
Per completezza, si ricorda che per le Onlus/APS/OdV che svolgono attività di prestazione di servizi socio sanitari e assistenziali, l’applicabilità del Superbonus, nella misura piena del 110% viene riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 (come modificato dall’art. 9 , co. 1, lett. c, del D.L. 176/2022 – legge 6/2023, cd. Aiuti-quater).