E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.55 del 6 marzo 2023 il Decreto Ministeriale n. 16 del 1.02.2023, firmato in pari data dal Ministro delle Infrastrutture ha introdotto, in ossequio alle disposizioni  di cui all’art. 1, comma 458, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), le modalità di accesso da parte delle Stazioni Appaltanti alle risorse di cui al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” di cui all’art.7, comma 1 del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), richiamato dall’articolo 26, comma 4, lettera a) del D.L. n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti).

Come si ricorderà, la Legge di bilancio 2023, con l’art. 1, comma 458, ha innovato l’art. 26 del Decreto Aiuti, introducendo il comma 6-quater il quale prevede da parte della S.A. di poter accedere al suddetto fondo per lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2023.

In particolare il succitato Decreto individua le risorse stanziate all’occorrenza che faranno leva sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (istituito con il Decreto Semplificazioni, D.L. 76/2020) incrementate di 1,1 miliardi per il 2023 e di 500 milioni per il 2024. Individua poi le opere per cui potranno essere inviate le richieste di accesso.

Si tratta degli appalti di lavori e accordi quadro con scadenza delle offerte scaduta entro il 31 dicembre 2021 e degli interventi aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al maxi-fondo per le opere indifferibili (interventi PNRR e PNC).

In entrambi i casi, le risorse di cui al predetto fondo potranno essere richieste per compensare i maggiori costi relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Sono inclusi anche gli appalti gestiti da Anas e Ferrovie nel caso in cui non siano stati applicati prezzari regionali aggiornati.

Ambito di applicazione D.M.  n.16/2023 [art. 1]

Le disposizioni relative al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6-bis, 6- ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, così come modificato dalla legge di Bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, e in particolare:

  • agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022 (c.d. Fondo opere indifferibili), con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’articolo 26, comma 2, del presente decreto-legge n. 50 del 2022;
  • ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Modalità e procedura di accesso al Fondo  D.M. n. 16/2023 [art. 3, comma 2]

Le domande di accesso al Fondo dovranno essere presentate per via telematica tramite la piattaforma gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’indirizzo web https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, all’interno di quattro finestre temporali individuate tra il 1° aprile 2023 e il 31 gennaio 2024.

Oggetto dell’istanza di accesso al Fondo  D.M. n. 16/2023 [art. 3, comma 3]

Nella domanda devono essere precisati alcuni dati chiave relativi al progetto tra cui il «calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e visto dal responsabile unico del procedimento» e «l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure». Oltre, ovviamente «l’entità del contributo richiesto».

Tempi per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo  D.M. n. 16/2023 [art. 3, comma 4]

Sono previste quattro finestre temporali in cui si potranno anticipare le richieste:

  • I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
  • II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
  • III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
  • IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Tempi esitazione istanze di accesso al Fondo D.M. n. 16/2023 [art. 4, comma 1]

Il Ministero esaminerà le istanze secondo la seguente tempistica:

  • entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
  • entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
  • entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
  • entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Sulle domande, il Mit deciderà «cumulativamente» e secondo l’ordine di presentazione delle istanze, quindi la tempestività di affaccio sulla piattaforma assumerà un ruolo chiave.