INPS msg. n. 1269/2023 – Certificazione della parità di genere – Esonero contributivo: differimento del termine delle domande
- 11 Aprile 2023
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Con messaggio n. 1269/2023, l’Inps ha comunicato che è stato differito al 30 aprile 2023 il termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge n. 162/2021, per i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022.
L’Inps ha ricordato che, nella circolare n. 137/2022, aveva fornito le indicazioni operative per accedere all’esonero in esame (cfr. nostra comunicazione del 5 gennaio 2023 ).
Nel dettaglio, al paragrafo 7 della citata circolare è stato indicato che i datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022 devono utilizzare lo specifico modulo telematico “PAR_GEN”.
L’Inps ha inoltre evidenziato che, in sede di compilazione della domanda, deve essere indicata la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore. Entro il termine indicato del 30 aprile 2023, i soggetti interessati potranno procedere alla correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta.
L’Inps ha altresì precisato che la retribuzione media mensile da indicare nell’istanza online deve essere stimata per l’intero periodo di durata della certificazione.
Una volta scaduto il nuovo termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, le richieste pervenute verranno elaborate secondo le indicazioni già fornite con la citata circolare n. 137/2022.
All’esito della elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.
Con riferimento all’entità della misura di esonero autorizzata, l’Inps ha precisato che, per i periodi di durata inferiore al mese, l’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Per i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere dopo il 31 dicembre 2022, verranno fornite, d’intesa con il Ministero del Lavoro, successive apposite indicazioni, anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa dell’esonero.