Facendo seguito alla nostra precedente news del 13 aprile u.s. “Superbonus e bonus edilizi: Legge n. 38 del 11 aprile 2023 di conversione del D.L. 11/2023 cd. Decreto blocca cessioni” in relazione alle novità introdotte dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (pubblicata in G.U. n.85 dell’11 aprile 2023) – in vigore dal 12 aprile 2023 – si rinvia ad un Dossier riepilogativo, predisposto da ANCE, che esamina le principali novità sulla cessione del credito da bonus fiscali in edilizia contenute nella legge 38/2023.

Si rimette all’attenzione, inoltre, un importante disposizione di interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva, inserita all’articolo 2-ter del decreto-legge n.11/2023, che riguarda alcuni dei principali dubbi interpretativi circa l’obbligo SOA previsto e disciplinato dall’articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022.

Come è noto, l’art. 10-bis del D.L. 21/2022 (in vigore dal 21 maggio 2022) ha introdotto, come condizione per l’accesso agli incentivi fiscali, per gli interventi ricompresi negli artt. 119 e 121 co. 2 del DL. 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi “minori”) l’obbligo, a carico delle imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA quando l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro.

La norma in commento, nel confermare peraltro alcune interpretazioni che ANCE stessa aveva già diramato in precedenti commenti, fornisce i seguenti chiarimenti:

DECORRENZA OBBLIGO SOA PER CONTRATTI DI APPALTO/SUBAPPALTO SOTTOSCRITTI NEL PERIODO DAL 21 MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022
La norma ha chiarito che la “condizione” SOA (possesso dell’attestato di qualificazione ovvero dimostrazione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto con uno degli organismi preposti al rilascio della stessa) se riferita ad interventi oggetto di contratti di appalto/subappalto sottoscritti nel periodo dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 (cioè nel periodo transitorio previsto dalla normativa) deve essere rispettata entro il 1° gennaio 2023. [art. 2-ter, comma 1, lettera d), punto 1)]
Ciò significa che anche per i contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2023, e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10-bis DL 21/2022, ai fini della decorrenza dell’obbligo di qualificazione assumono rilevanza le date indicate al primo comma dell’articolo 10-bis che prevedono una gradualità: il periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 e l’obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI RIFERIMENTO AI FINI DEL POSSESSO DELLA SOA
La soglia oltre la quale scatta l’obbligo SOA (ossia importo dei lavori superiore a 516 mila euro) deve essere calcolata avendo riguardo all’importo definito in ciascun contratto di appalto o subappalto. [art. 2-ter, comma 1, lettera d), punto 2)]
Di conseguenza, se l’importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate anche se l’importo globale dei lavori riferito al medesimo intervento sia, invece, superiore.

ESCLUSIONE OBBLIGO SOA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA VENDITA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI
La norma chiarisce che poiché l’articolo 10-bis deve ritenersi riferito alle spese agevolabili per l’esecuzione di lavori, la qualificazione SOA non si applica alle imprese che realizzano interventi agevolati riguardanti l’acquisto di unità immobiliari  (Sismabonus acquisti e bonus edilizia per acquisto di edifici interamente ristrutturati da imprese). [art. 2-ter, comma 1, lettera d), punto 3)]
L’aver ribadito che l’obbligo SOA è correlato alle spese agevolabili per l’esecuzione dei lavori sembra confermare, quindi, secondo un  interpretazione di ANCE, salvo diverse interpretazioni da parte della autorità competenti, l’esclusione dell’obbligo SOA nelle ipotesi di contratti con imprese che, operando in veste di general contractor, non prendono parte all’attività esecutiva in cantiere.