Cessione del credito: utilizzo in compensazione in 10 anni_Agenzia delle Entrate: Provv. n. 132123/2023
- 21 Aprile 2023
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L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 18 aprile ha emanato il Provvedimento prot. n. 132123/2023, con il quale vengono fornite le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire della ripartizione in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4 rate annuali, dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati.
Ciò in attuazione delle ultime modifiche normative introdotte dall’art. 9, comma 4 del D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti quater), come modificato dall’art. 2, comma 3-quinquies del D.L. 11/2023 (c.d. Decreto blocca cessioni) convertito con modifiche nella Legge 38/2023, che consente la possibilità di suddividere in 10 anni la quota residua della rata annuale (o l’intera rata annuale) che non trova capienza in compensazione nell’anno di riferimento, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, per gli interventi [par. 1 Ambito di applicazione del provvedimento – punto 1.1] di cui:
- all’art. 119 del DL n. 34 del 2020 – Superbonus
- all’art.119-ter del DL n. 34 del 2020 – Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche – Bonus Barriere architettoniche
- all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Sismabonus
Secondo quanto rimesso nel Provvedimento, viene stabilito che:
- la compensazione in 10 anni opera per la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti (o per l’intera rata) non utilizzata in compensazione [par. 2 Fruizione dei crediti residui in dieci rate annuali – punto 2.2], riferita:
- agli anni 2022 e seguenti per i crediti oggetto delle prime comunicazioni di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse entro il 31 ottobre 2022, e relative agli interventi edilizi agevolabili con il Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti per i crediti oggetto di comunicazioni di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, e sempre relative agli interventi edilizi agevolabili con il Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti oggetto di comunicazioni di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse entro il 31 marzo 2023, e relative agli interventi edilizi agevolabili con il Sismabonus e con il bonus barriere architettoniche.
- la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successiva alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. [par. 2 Fruizione dei crediti residui in dieci rate annuali – punto 2.1]
- le 10 rate annuali possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, non possono essere cedute, né ulteriormente ripartite. Le quote non utilizzate nell’anno non possono essere fruite negli anni successivi, né chieste a rimborso. [par. 2 Fruizione dei crediti residui in dieci rate annuali – punto 2.2 e 2.4]
A decorrere dal 2 maggio 2023 il fornitore o il cessionario titolare dei crediti può comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo. [par. 3 Comunicazione all’Agenzia delle Entrate – punto 3.2]
A decorrere dal 3 luglio 2023, la stessa comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario abilitato, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti (ad esempio CAF, dottori commercialisti, etc.), sempre tramite la piattaforma. [par. 3 Comunicazione all’Agenzia delle Entrate – punto 3.3]
Si avverte che la scelta è irrevocabile, pertanto la comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata. [par. 3 Comunicazione all’Agenzia delle Entrate – punto 3.5]
Infine, viene chiarito che, alla luce del fatto che le comunicazioni possono essere anche molteplici (in quanto ciascuna comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata annuale del credito non compensata e ancora disponibile), con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, sia la restante parte della rata non compensata che gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
A titolo esemplificativo, il soggetto che dispone di una rata 2023 di crediti da Sismabonus pari a 100 euro e prevede di non riuscire a compensarla per intero con F24 entro il 31 dicembre 2023, può:
a) comunicare all’AdE la parte di rata che ritiene di non riuscire a compensare: a fronte di una compensazione di 60 euro, rateizzerà i restanti 40 euro utilizzandoli in compensazione in 10 anni, dal 1° gennaio al 31 dicembre dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 avrà altro residuo, inviare un’ulteriore comunicazione di rateizzazione;
b) attendere la fine del 2023 per conoscere la quota di crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia la ripartizione nei successivi 10 anni. [par. Motivazioni]
A breve saranno resi noti i codici tributo.