L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 17/E del 26 giugno 2023, avente ad oggetto “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza”, che, come ogni anno, illustra in maniera sistematica le disposizioni normative e le indicazioni di prassi riguardanti tutti i bonus edilizi, a vantaggio dei contribuenti e dei CAF nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.

La circolare richiama infatti i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

In particolare, suddetta Circolare/Raccolta, frutto di lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei CAF, passa in rassegna le discipline relative:

  • alla detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR
  • al Sismabonus, di cui all’art. 16 co. 1-bis ss. del DL 63/2013
  • al Bonus verde, di cui all’art. 1 co. 12 – 15 della L. 27.12.2017 n. 205
  • al Bonus facciate, di cui all”art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019
  • alla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti alla riqualificazione energetica (Ecobonus), di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006
  • al Bonus barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020
  • al Bonus mobili, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013
  • al Superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020

Si segnala inoltre che la Circolare contiene l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.

Viene, infine ribadito che l’Agenzia delle Entrate, come riportato in Premessa della Circolare in commento, non interpreta la normativa edilizia né può effettuare alcuna valutazione, ad esempio, in merito alla qualificazione dell’intervento edilizio oppure alle conseguenze derivanti da un eventuale “disallineamento” in materia di inquadramento urbanistico degli interventi edilizi derivante dalla applicazione delle leggi regionali rispetto al Testo Unico dell’Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.