Regolamento UE 2020/1149 – Comunicazione sull’obbligo di formazione nel caso di uso di materiali contenenti diisocianati
- 4 Luglio 2023
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Nell’ambito del Regolamento (UE) 2020/1149 del 3 agosto 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 252/24 – 04/08/2020) che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), l’Unione Europea ha previsto delle restrizioni per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze che li contengono, quali schiume poliuretaniche, sigillanti, rivestimenti e vernici, oltre ad alcuni adempimenti in materia di formazione per tutti i lavoratori (compresi i preposti) nel caso di utilizzo in cantiere di prodotti di largo utilizzo nei cantieri edili.
Con Circolare n.37/2023 del 12 maggio scorso, il Formedil ha chiarito le modalità con cui dovranno essere eseguiti gli adempimenti previsti dal regolamento europeo REACH in materia di formazione sui diisocianati, precisando che:
“Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 circa l’obbligo di formazione sul rischio di esposizione ad agenti chimici, le imprese edili che utilizzano i materiali contenenti diisocianati devono far svolgere a tutti i lavoratori (compresi i preposti), entro il 24 agosto prossimo, la formazione in oggetto, differenziata in formazione generale, di livello intermedio e avanzata, a seconda dell’uso che viene fatto della sostanza (punto 4, lettere a), b), c), dell’allegato XVII del Regolamento).
Ferma restando la valutazione da parte del datore di lavoro riguardo all’uso delle sostanze contenenti diisocianati nella propria impresa, secondo il FORMEDIL, la maggior parte delle imprese edili potrebbe adempiere all’obbligo formativo frequentando corsi di formazione che si collocano al livello intermedio, corrispondenti al punto 5 lettere a) e b) dell’allegato alla restrizione REACH del 3 agosto 2020.”
L’Ente ritiene, inoltre, che “per quanto riguarda il punto 4 dell’allegato in merito alle competenze del formatore, il personale attualmente utilizzato dalle scuole edili territoriali, purché abbia le dovute competenze in materia di diisocianati, possa essere impiegato nella formazione poiché perfettamente in linea con il decreto interministeriale 6 marzo 2013 “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” e quindi in grado di soddisfare quanto previsto dal punto 4 della restrizione REACH”, potendo quindi la formazione essere effettuata presso gli organismi paritetici del settore.
Si raccomanda quindi di prestare la massima attenzione nel rispettare gli obblighi introdotti dal Regolamento europeo, controllando sempre quanto riportato sugli imballaggi dei prodotti chimici come contenuto di diisocianati o l’indicazione: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”, così come indicato al punto 2 lettera b) dell’Allegato al Regolamento (UE) 2020/1149.
Per maggiori dettagli si rinvia una nota di Confindustria del 10 maggio u.s., dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro e Ambiente – Regolamento Reach – Restrizione diisocianati – Formazione”, con la quale vengono fornite informazioni circa i previsti adempimenti in materia di formazione per quanto riguarda i diisocianati.
La nota ricorda che il Regolamento, al punto 1 dell’allegato al Regolamento (UE) 2020/1149, contiene una restrizione su tali sostanze chimiche ed in particolare sono «Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
- a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
- b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.»
Per quanto riguarda le modalità di effettuazione del corso, secondo ANCE, si ritiene, in via cautelativa, dal momento che il Regolamento non fornisce indicazioni né sulla durata del corso nè sulle relative modalità di svolgimento, di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni in materia di organizzazione della formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti. I contenuti dovranno essere quelli riportati nella Restrizione, a seconda dell’uso della sostanza.