Con sentenza n. 136 del 2023 la Corte Costituzionale, nel dichiarare incompatibile con la Costituzione il continuo rinvio, da parte del legislatore siciliano, delle elezioni dei Consigli metropolitani e dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali, che in Sicilia sostituiscono le province, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione della legge regionale n. 16 del 2022, che rinviava di un ulteriore anno l’elezione di tali organi.

Nella medesima pronuncia, per quanto di interesse in materia di edilizia ed urbanistica, la Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 comma 108 della Legge regionale 16 del 2022 che, nel modificare gli effetti dei titoli abilitativi, rilasciati ai sensi dell’art. 10 comma 6 della Legge n. 104 del 1992, “prevede che, sussistendo due condizioni – che gli immobili siano già stati realizzati, e che i titoli abilitativi siano stati rilasciati almeno diciotto mesi prima della data di entrata in vigore della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio) –, rende la modifica della destinazione urbanistica permanente; e ciò anche qualora l’immobile non sia stato effettivamente destinato a comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone disabili”.

La disposizione regionale impugnata, precisa quindi la Corte  ”fa sì invece che l’effetto di variante del piano urbanistico, che la legge statale eccezionalmente prevede, ma a condizione che l’immobile venga effettivamente utilizzato come comunità-alloggio o centro socio-riabilitativo per persone disabili per almeno vent’anni, si verifichi anche qualora l’immobile non venga utilizzato a tal scopo per tale tempo minimo”.

Si ricorda, infatti, che l’art. 10 della legge 104 del 1992  al comma 6, nel prevedere che costituisce variante del piano regolatore l’approvazione di progetti edilizi concernenti immobili da destinare a tali comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi, con vincolo di destinazione almeno ventennale all’uso effettivo dell’immobile per gli scopi dichiarati, laddove tali immobili siano localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, prevede altresì che il venir meno dell’uso effettivo per gli scopi di cui sopra prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell’area.