Cigo causale eventi meteo: istruzioni per temperature elevate – Messaggio INPS n. 2729 del 20 luglio 2023
- 21 Luglio 2023
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In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, con il messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023 l’Inps ha ricordato condizioni e modalità per l’accesso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) per temperature elevate, già illustrate lo scorso anno con il messaggio n. 2999/2022.
In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di CIGO con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi.
Tuttavia, anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di CIGO qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Tale situazione si determina, per esempio, nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Si ricorda che l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica allegata alla domanda stessa, dovrà indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime.
L’Inps nel messaggio in esame ricorda infatti che, ai fini del riconoscimento della CIGO, rilevano anche sia il tipo di lavorazione in atto che le modalità con cui la stessa viene svolta. Dalla valutazione di tali aspetti, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.
Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.
Ai fini della valutazione di cui sopra, potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.
La medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
L’Istituto ricorda, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato tale sospensione o riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.
Pertanto, anche nel caso in cui le sospensioni o riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.
Infine, per completezza di informazione, si segnala che l’Istituto ricorda che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali operato dalla legge di bilancio 2022, il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015.