A seguito di ricorso n. 48/2022 del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 147/2023, pubblicata nella GURI n. 29 del 19/07/2023 – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli della L.R. n. 13 del 25 maggio  2022 “Legge di stabilità regionale 2022-2024” che apportavano modifiche anche alla L.R. 16/2016.

 In particolare la sentenza dichiara:

  1. l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 11 della Legge Regionale 13/2022
  2. l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 15, lett. b), numero 1) della Legge Regionale 13/2022
  3. l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 32 della Legge Regionale 13/2022
  4. l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 93 della Legge Regionale 13/2022
  5. in via consequenziale l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera d), numero 1), della Legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, come modificato dall’art. 13, comma 58, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 limitatamente alle parole «alla data del 30 giugno 2023» e «alla medesima data»
  6. non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 90, della Legge Regionale 13/2022

Per quanto di interesse in tema di recupero volumetrico a fini abitativi, la Corte costituzionale con la sentenza n. 147/2023 ha dichiarato in via consequenziale l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera d), numero 1), della Legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, come modificato dall’art. 13, comma 58, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 che consentiva di effettuare interventi di recupero volumetrico a fini abitativi delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20, per una altezza minima non inferiore a m. 2,20, per immobili venuti ad esistenza fino al 30.06.2023, cioè dopo l’entrata in vigore della legge e, quindi, anche per immobili non ancora costruiti.

La disposizione impugnata, nel consentire il recupero volumetrico a fini abitativi in un ampio spazio temporale e addirittura in relazione a immobili non ancora esistenti, “determina una violazione del principio della pianificazione urbanistica di cui all’art. 41-quinquies della legge urbanistica, che la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni qualificato come norma fondamentale di riforma economico-sociale (da ultimo, sentenza n. 90 del 2023).”

Difatti già, a seguito di ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 63 del 2021, con la Sentenza n. 90/2023, pubblicata sulla GURI n. 19 del 10/05/2023 – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale, la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della L.R. Sicilia n. 23/2021 nelle parti in cui introduce:

  • l’art. 5, comma 1, lettera d), numero 4), della L.R. Sicilia n. 16/2016, limitatamente alle parole «in deroga alle norme vigenti e comunque»;
  • l’art. 5, comma 1, lettera d), numero 6), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti»