E’ stata di recente pubblicata nel portale istituzionale dell’INAIL la versione aggiornata del Mod. OT23 “Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2024” e la relativa Guida alla compilazione, per le istanze da inoltrare, al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da implementare nel 2023, in aggiunta agli adempimenti minimi previsti dalla legge, come previsto dall’art. 23 delle Modalità per l’applicazione della tariffa (M.A.T.) dei premi INAIL, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.

ll Mod OT23 consente alle aziende una riduzione del tasso medio di tariffa in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Posizione Assicurativa Territoriale [PAT]: 5% – con oltre 200 dipendenti; 10% – da 50 a 200 dipendenti; 18% – da 10 a 50 dipendenti; 28% – fino a 10 dipendenti.

Presupposto indispensabile alla domanda e, dunque, alla concessione della riduzione in argomento è che nell’azienda siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre 2023 (anno precedente quello di presentazione della domanda).

Le modalità con cui va compilata la domanda sono analoghe agli anni passati, ovvero l’azienda deve presentare l’apposita istanza (Mod. OT23), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online, presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2023, allegando tutta la documentazione probante necessaria richiesta dall’Istituto, come ben specificato anche nel modello stesso della domanda.

Il mod. OT23 prevede specifiche aree di intervento, considerate valide dall’Istituto ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale, che di seguito si riportano:

A. Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) [A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento; A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto; A-3: Sicurezza macchine e trattori; A-4: Prevenzione del rischio elettrico; A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto]
B. Prevenzione del rischio stradale
C. Prevenzione delle malattie professionali [C-1: Prevenzione del rischio rumore; C-2: Prevenzione del rischio chimico; C-3: Prevenzione del rischio radon; C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici; C-5: Promozione della salute; C-6: Prevenzione del rischio microclimatico]
D. Formazione, addestramento, informazione
E. Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F. Gestione delle emergenze e dpi

 Si specifica che, ad ogni intervento è attribuito un punteggio e che, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Con riferimento agli interventi, si segnala che, in via generale, gli stessi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel Modello previsto per l’anno 2023, con alcune novità che di seguito si sintetizzano:

  • l’intervento C-2.1 (presente nel precedente Mod. OT23) che riguardava il controllo dei DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione tramite esecuzione del “Fit test” è stato eliminato.
  • per l’intervento D-3 relativo agli interventi di micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato fatto espresso riferimento alla necessità che la formazione venga erogata in modo sistematico e ripetuto nel tempo, e non una tantum, al fine di considerare la sua attuazione effettiva ed efficace in fase di valutazione della richiesta.

Rimane confermato l’intervento E-8 sull’adozione del modello organizzativo e gestionale asseverato in conformità alla norma UNI 11751-1, per il quale è previsto il punteggio massimo di 100 punti.

Si rileva, inoltre, che alcuni interventi (contrassegnati dalla lettera P) hanno valenza pluriennale, ossia l’arco di validità dell’intervento è esteso a più annualità, sebbene il Modulo dovrà essere ripresentato ogni anno, allegando in tutti i casi idonea documentazione probante per dimostrare il miglioramento conseguito nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.