Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 198 del 25 agosto 2023 il Decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2023, recante “Definizione dei criteri e delle modalita’ per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” che definisce i criteri di erogazione del contributo a fondo perduto per finanziare la parte di spesa agevolata non coperta dalla detrazione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 3 del DL 176/2022 (cd. Decreto Aiuti quater).

Si ricorda che il DL 176/2022 (cd. Decreto Aiuti quater), come convertito in Legge 6/2023, con l’art. 9, comma 3, aveva previsto l’erogazione di un contributo, erogato dall’Agenzia delle Entrate, in favore dei contribuenti con reddito da quoziente familiare non superiore a 15.000 euro per finanziare gli interventi di tali soggetti sia sugli edifici unifamiliari, sui condomini e sugli ulteriori edifici agevolati.

Nella predetta disposizione si rinviava, infatti, ad un decreto del MEF (da adottarsi entro 60 giorni dal 19 novembre 2022, data di entrata in vigore del DL 176/2022) che ne avrebbe definito i criteri e le modalità.

A tal riguardo il Decreto MEF del 31 luglio 2023 in esame, stabilisce quanto segue:

  • ­Beneficiari del contributo [art. 2] – il contributo viene erogato a persone fisiche che sostengono le spese per gli interventi condominiali o su unità immobiliari in possesso dei seguenti requisiti:
    1. reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis.1 del DL 34/2020, non superiore a 15.000 euro;
    2. titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento;
    3. l’unità immobiliare oggetto dell’intervento adibita ad abitazione principale del richiedente.
  • Spese ammesse al contributo [art. 3] –  il contributo spetta a coloro che sostengono le spese per interventi legati al Superbonus nella misura del 90 % (di cui all’art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020). Il contributo, inoltre, riguarda esclusivamente le spese effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 ed è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute dal richiedente, o a lui imputate in caso di lavori condominiali, entro un limite massimo di 96 mila euro riferito all’intera spesa sostenuta; Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità  immobiliare,  il limite massimo per  ciascun  richiedente  è ridotto  applicando  la percentuale  derivante  dal  rapporto  tra  l’importo   della   spesa sostenuta  dal  richiedente  e  l’importo  complessivo  della   spesa sostenuta da tutti  i  soggetti  titolari  di  quote  di  diritto  di proprietà o di diritto reale di  godimento  sull’unità  immobiliare stessa.
  • ­Richiesta del contributo [art. 4] – ai fini dell’erogazione del contributo, il richiedente dovrà trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate apposita istanza entro il 31 ottobre 2023, seguendo le modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che verrà adottato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in commento;
  • Modalità di determinazione del contributo [art. 5] – Nell’istanza, il richiedente dovrà indicare l’importo del contributo richiesto, che non può essere superiore al 10% delle spese ammesse. In ogni caso, ­l’Agenzia delle Entrate determinerà l’ammontare del contributo in base al rapporto percentuale (percentuale che sarà resa nota nel suddetto provvedimento AdE) tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei contributi richiesti. In base ai risultati di tale calcolo, il contributo potrebbe non essere erogato ai richiedenti in misura piena.
  • Erogazione del contributo [art. 6] – Una volta stabiliti gli importi spettanti, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al richiedente ed inserito in sede di invio dell’istanza.

Si precisa, inoltre, che il contributo di cui sopra viene concesso entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023.