L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 27/E del 7 settembre 2023 , avente ad oggetto “Modifiche apportate dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi”, con la quale ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. 11/2023, cd. Decreto Cessioni, che modificando l’art. 121 del DL. 34/2020 ha previsto, salvo precise deroghe, a partire dallo scorso 17 febbraio 2023, il divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.

In particolare, la Circolare 27/E, con riferimento all’ambito applicativo dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ripercorre tutte le novità del DL. 11/2023, riguardo le Deroghe (paragrafo 2) che consentono ancora di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura, a fronte del generale divieto di opzione.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito risulta pertanto ancora possibile:

  • per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche [paragrafo 2.1]
  • per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023 [paragrafo 2.2], risulti:
  • presentata la Cilas, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni
  • adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cilas, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
  • per le spese relative ai bonus diversi dal Superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023, [paragrafo 2.3] risulti:
  • presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
  • siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori
  • presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione degli specifici interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) e comma 3, del Tuir e all’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013
  • per gli IACP e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri [paragrafo 2.4]
  • per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza [paragrafo 2.5]

Al riguardo, inoltre, la circolare fornisce anche chiarimenti sull’applicazione della deroga nei casi di varianti alla Cila o di interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della Cila, precisando, inoltre, che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti. [paragrafo 2.3.1]

Il documento di prassi chiarisce inoltre, l’ambito applicativo della responsabilità solidale (paragrafo 3) per colpa grave tra fornitore/cessionario e beneficiario originario della detrazione.

Viene confermato, infatti, che tale responsabilità viene esclusa se il credito è stato effettivamente acquistato e se si è in possesso della specifica documentazione (elencata all’articolo 121, comma 6-bis del DL. 34/2020) connessa agli interventi agevolati. Sul punto, viene precisati, così come previsto all’ art. 121, comma 6-quater del DL. 34/2020, che il mancato possesso della documentazione non produce di per sé dolo o colpa grave, visto che il cessionario può fornire prova della propria diligenza, con ogni altro mezzo.

La Circolare si sofferma anche sulle due nuove ipotesi di remissione in bonis (paragrafo 6) individuate dal Decreto Cessioni:

1° ipotesiart. 2-ter, comma 1, lett.c) DL.11/2023: quella per l’invio prima dell’avvio dei lavori della asseverazione di efficacia degli interventi di rischio sismico (Allegato B Sismabonus) [paragrafo 6.1];

2° ipotesiart. 2-quinquies DL.11/2023: quella per l’invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito, nel caso in cui il contratto di cessione del credito d’imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 e il cessionario sia un soggetto qualificato indicato dalla norma (banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del TUB, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private). [paragrafo 6.2]

Riguardo questa seconda ipotesi della remissione in bonis, l’Agenzia ricorda che è possibile avvalersene soltanto per i crediti ceduti a soggetti qualificati e relativi a spese sostenute nel 2022, o per rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le cui comunicazioni di opzione non sono state effettuate entro il 31 marzo 2023, per mancanza, a tale data, della conclusione di un accordo di cessione.

Sull’argomento remissione in bonis, la Circolare, nel ricordare che per accedervi occorre, tra l’altro, versare una sanzione di 250 euro, precisa che tale somma è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente. Quindi il contribuente deve pagare 250 euro per ciascuna comunicazione del credito non effettuata entro il 31 marzo 2023. Pertanto, chi dovesse aver versato un unico importo a fronte dell’invio dei più comunicazioni deve procedere al saldo della restante parte entro il 30 novembre 2023.

L’Agenzia fornisce, infine, dei chiarimenti sul divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (paragrafo 5), nonché sulla facoltà per il cessionario del credito di ripartire la quota annua non utilizzata in dieci rate annuali di pari importo (paragrafo 4).