Legge n.136 del 9 ottobre 2023 di conversione del D.L. n. 104/2023 – proroga Superbonus unifamiliari e nuovo obbligo di comunicazione relativo ai crediti
- 12 Ottobre 2023
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 – Serie Generale – del 9 ottobre 2023, la Legge 9 ottobre 2023, n. 136 di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. “Decreto Omnibus” o “Decreto Asset”), in vigore dal 10 ottobre 2023, che, in sede di conversione, conferma interamente le misure in materia di bonus edilizi introdotte con l’art. 24 e l’art. 25 del D.L. 104/2023.
Di seguito le disposizioni dei due articoli summenzionati.
Articolo 24 – Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica
La disposizione contenuta nella legge conferma la proroga di tre mesi, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine per sostenere le spese agevolate con il Superbonus al 110% connesse ad interventi effettuati su edifici unifamiliari, a condizione che alla date del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, computo nel quale possono essere compresi anche i lavori “non agevolati”.
Articolo 25 – Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Suddetta norma ha introdotto un nuovo adempimento che riguarda i titolari di crediti derivanti da cessioni o dallo “sconto in fattura” non ancora utilizzati, per ragioni diverse dal decorso dei termini.
Per questi ultimi dal 1° dicembre 2023 sarà obbligatorio l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere redatta con le modalità che saranno stabilite in uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La norma stabilisce, infatti, che, se i crediti derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura, risultano non ancora utilizzati, l’ultimo cessionario ha 30 giorni di tempo dall’avvenuta conoscenza dell’impossibilità di utilizzo per darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Suddetta comunicazione non è necessaria se il mancato utilizzo dipende dal decorso dei termini utili per la fruizione.
Inoltre, la disposizione precisa che, qualora la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito risulti precedente al 1° dicembre 2023, la comunicazione andrà effettuata, con le stesse modalità, entro il 2 gennaio del 2024. Viene prevista, infine, una sanzione amministrativa tributaria di 100 euro, per il mancato o ritardato adempimento comunicativo di cui sopra.