L.R. n.12 del 12 ottobre 2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023”
- 21 Novembre 2023
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Si fa seguito alla nostra precedente news del 20 ottobre u.s. “Legge Regionale n.12 del 12 ottobre 2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023” pubblicazione in GURS”, con la quale si è data notizia della pubblicazione S.O. alla G.U.R.S. del 20 ottobre 2023, n. 44 della Legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 12 recante “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”.
Con la suindicata legge, il Legislatore regionale non solo ha inteso recepire, mediante un rinvio dinamico, il Nuovo Codice dei Contratti, ma ha inteso altresì, introdurre delle modifiche, alla L.R. del 12 luglio 2011, n. 12 che, come noto, ha recepito sempre con un rinvio dinamico il “Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006”, conosciuto come il Codice De Lise.
Con l’entrata in vigore della nuova citata L.R. n. 12/2023, l’assetto normativo della L.R. n. 12/2011 è stato in parte modificato e in parte abrogato.
Di seguito la struttura della L.R. n. 12/2023:
- art.1 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 20211, n. 12”
- art.2 “Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale”
- art.3 “Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi tecnici”
- art.4 “Requisiti di ordine speciale per l’affidamento di progettazione esecutiva”
- art.5 “Tavolo tecnico dei contratti pubblici”
- art.6 “Misure per prevenire le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici”
- art.7 “Misure di riduzione del rischio di infiltrazioni della criminalità negli appalti pubblici”
- art.8 “Componenti esterni delle commissioni giudicatrici”
- art.9 “Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 in materia di incentivi alle funzioni tecniche”
- art.10 “Trasferimento capitolo bilancio della Regione”
- art.11 “Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 in materia di contributi per far fronte a danni causati da eventi metereologici”
- art.12 “Contributi ai comuni per l’ospitalità della popolazione canina”
- art.13 “Norma finale”
Si precisa che solo gli artt. 1 – 4 della L.R. n. 12/2023 apportano modifiche alla L.R. n. 12/2011, mentre i restanti articoli 5 – 13 costituiscono nuove disposizioni.
Nello specifico, la L.R. n. 12/2023 interviene sulla L.R. n. 12/2011 nei seguenti termini:
- con l’art. 1 modifica gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13;
- con l’art. 2 introduce l’art. 10 bis;
- con l’art. 3 introduce l’art. 10 ter;
- con l’art. 4 introduce l’art. 10 quater .
Di seguito, quindi, la nuova struttura della L.R. n. 12/2011, così come modificata dalla L.R. n. 12/2023:
- art.1 “Applicazione della normativa nazionale”
- art.2 “Ambito di applicazione”
- art.3 “Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)”
- art.4 “Istituzione del Dipartimento Regionale Tecnico”
- art.5 “Conferenza di servizi – pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici”
- art.6 “Programmazione dei lavori pubblici”
- art.7 “Bandi tipo”
- art.8 “Commissioni aggiudicatrici nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa”
- art.9 “Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici”
- art.10 “Prezzario regionale e aggiornamento prezzi”
- art.10 bis “Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale”
- art.10 ter “Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi tecnici”
- art.10 quater “Requisiti di ordine speciale per l’affidamento di progettazione esecutiva”
- art.11 “omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto”
- art.12 “Albi Regionali”
- art.13 “Congruità dei compensi e per i servizi”
Nulla risulta innovato con riferimento ai restanti artt. 14 – 35 della L.R. n. 12/2011, alcuni dei quali oggetto di modifiche ad opera di precedenti interventi legislativi.
Per una maggiore comprensione della portata innovativa della L.R. n. 12/2023, è stata predisposta una nota di sintesi, nonché un documento recante, a sinistra, le disposizioni del testo previgente della L.R. n. 12/2011 (artt. 1 – 13) e a destra il nuovo testo della L.R. n. 12/2011 (artt. 1 – 13), così come modificato dalla L.R. n. 12/2023. Il documento inoltre riporta in appendice il testo degli artt. 5 – 13 della L.R. n. 12/2023.