L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 23 novembre ha emanato il Provvedimento prot. n. 410221/2023, con il quale vengono stabilite le modalità per l’effettuazione della nuova comunicazione che riguarda i crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali in edilizia non utilizzabili per motivi diversi dalla scadenza dei termini.

Ciò in attuazione delle ultime modifiche introdotte dall’art. 25 del D.L. 104/2023 (c.d. Decreto Omnibus/Asset), convertito nella Legge 136/2023, che, a decorrere dal 1° dicembre 2023, ha disposto l’obbligo in capo all’ultimo cessionario di comunicare l’importo dei crediti acquistati e non più utilizzabili per ragioni che non riguardano il decorso dei termini.

La suddetta comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla conoscenza dell’evento, pena l’applicazione di una sanzione pari ad Euro 100, utilizzando la nuova funzionalità nella “Piattaforma cessione crediti” per i crediti inutilizzabili, e contenere le seguenti informazioni:

  • per i crediti d’imposta “tracciabili” (dotati di codice identificativo univoco – cfr. l’art. 121, co.1-quater, D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020) [par. 2 Contenuto della comunicazione – punto 2.1]:
  1. il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
  2. una o più rate annuali dei suddetti crediti;

In questo caso, la comunicazione verrà accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha inviato la comunicazione. [par. 2 Contenuto della comunicazione – punto 2.2]

  • per i crediti d’imposta “non tracciabili”, [par. 2 Contenuto della comunicazione – punto 2.3] gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura (numero di protocollo telematico, codici fiscali del cedente titolare della detrazione e del fornitore/primo cessionario).

In questo caso, la comunicazione verrà accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

Per tutte e due le tipologie di credito d’imposta nella comunicazione dovrà essere indicata la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito, ai fini della verifica del termine dei 30 giorni per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate  [par. 2 Contenuto della comunicazione – punto 2.4].

Se la conoscenza dell’evento, che ha determinato la non utilizzabilità del credito, è precedente al 1° dicembre 2023, la comunicazione andrà effettuata, con le citate modalità, entro il 2 gennaio 2024.

Le comunicazioni accolte avranno efficacia immediata e i crediti, a cui si riferiscono, non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse. [par. 2 Contenuto della comunicazione – punto 2.5]

In relazione all’obbligo di comunicazione come sopra illustrato, l’Agenzia delle Entrate ha altresì pubblicato una specifica FAQ  in cui chiarisce che la comunicazione non deve essere inviata relativamente ai crediti d’imposta oggetto di sequestro, in quanto informazione già nota all’AdE. Si ricorda infatti che il sequestro è comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.

La FAQ inoltre chiarisce che la comunicazione di inutilizzabilità dei crediti dovrà essere trasmessa per “i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzoe dunque non più utilizzabili in compensazione.