Art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023 – Verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario. Insussistenza del silenzio assenso

L’ANAC, con due pareri emessi in sede consultiva n. 57 del 15 novembre 2023 , e n. 57-bis del 15 novembre 2023  ha chiarito che, in base alle previsioni contenute nell’art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023 e dei recenti orientamenti giurisprudenziali,  la stazione appaltante non può avvalersi del silenzio-assenso nella gestione delle gare d’appalto.

In particolare, l’Autorità sottolinea che, ai sensi dell’art. 17, comma 5 citato,  “..il competente organo  «dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace» e che la Relazione Illustrativa del nuovo Codice, valorizza a tali fini il positivo riscontro del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario ai fini dell’aggiudicazione, prevedendo quindi che solo all’esito di tale riscontro sia possibile procedere alla stipula del contratto.”

Questo comporta che anche se entro 30 giorni dall’attivazione dei controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati dall’O.E., l’ente appaltante non ha ricevuto le risposte dovute non può procedere «come se» la prova sui requisiti dichiarati dall’impressa fosse stata acquisita, “…Pertanto in caso di inutile decorso del suddetto termine generale è [30 giorni], la procedura rimane ferma e l’eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata» (parere MT n.188/2018)”.

Solo dopo aver acquisito le risposte dovute  “…è possibile procedere all’aggiudicazione (Parere MIT n. 2075/2023)..” e quindi alla stipula del contratto o alla sua esecuzione in via di urgenza ai sensi dell’art. 17, comma 8 del nuovo Codice dei Contratti.

Tale situazione, chiarisce l’Autorità, cesserà una volta che entrerà in vigore la piena interoperatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati previsto per il 1° gennaio 2024.

Prima di tale momento le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno effettuare le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel Fascicolo virtuale.