Legge n. 170 del 27 novembre 2023 – art. 15-quater. Modifiche al Codice su conflitto di interesse e procedura competitiva con negoziazione
- 13 Dicembre 2023
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 278 del 28-11-2023 la Legge n. 170 del 27 Novembre 2023 di conversione del D.L. n. 132 del 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. Decreto Proroghe) , recante “disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, entrata in vigore il 29 novembre 2023.
Per quanto di interesse, relativamente al settore dei lavori pubblici, l’ art. 15 – quater della Legge 170/2023 ha novellato il nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023) apportando delle modifiche all’art. 16, 1° comma, in tema di “conflitto di interesse” e all’art. 73, in tema di “procedure competitive con negoziazione”.
- Modifica in tema di conflitto d’interesse (art. 16, comma 1 D.lgs. n. 36/2023)
Ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 36/2023, il “conflitto di interesse” si identifica nella situazione in cui si trova “…un soggetto che, a qualsiasi titolo, intervenendo con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e, al contempo, potendone influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”.
L’art 15-quater della Legge 170/2023, interviene sulla norma testè citata, disponendo che: “Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 16,comma 1, le parole: “concreta ed effettiva” sono soppresse”.
Le parole “concreta ed effettiva” vengono, dunque, soppresse, determinando una qualificazione differente della circostanza in cui si può configurare un conflitto di interessi; in altre parole, il conflitto di interessi non consiste in comportamenti effettivamente dannosi, ma in una mera condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio (rectius una minaccia) volta ad incidere sull’imparzialità dell’aggiudicazione.
L’art. 16, comma 1, nella sua versione modificata, è, dunque, il seguente: “Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”.
Con tale modifica il Legislatore ha operato una scelta precisa volta a riallineare la definizione di “conflitto di interesse” con quella contenuta all’art. 24 della direttiva 2014/24 /UE in materia di appalti pubblici.
- Modifica in tema di Procedure competitive con negoziazione (Articolo 73, comma 4 D.lgs. n.36/2023)
L’art. 73 del D. Lgs 36/2023 definisce i criteri generali sulla procedura competitiva con negoziazione, precisando al comma 4 che “Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare il proprio interesse”.
L’art 15-quater della legge in esame, interviene sulla norma testè citata, disponendo che: “Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all’articolo 73, comma 4, le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni“.
Pertanto, l’art. 73, comma 4, nella sua versione modificata, è dunque il seguente “Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare il proprio interesse”.
Attraverso tale modifica, il Legislatore allinea il termine dettato dall’ art. 73 cit. a quello previsto dall’art. 29 della Direttiva 2014/24/UE e dalle altre procedure ordinarie disciplinate dagli artt. 71-75 del Codice dei Contratti.