D.L. n. 215/2023 cd. Decreto Milleproroghe – Proroga di termini in materie di competenza del MIT
- 16 Gennaio 2024
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Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stato pubblicato il D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023 (c.d. Decreto Milleproroghe), recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi”, ed entrato in vigore il 31 dicembre 2023, in attesa di conversione in legge.
Per quanto di interesse, relativamente al settore dei lavori pubblici, si segnala l’art. 8 del suddetto Decreto n. 215/2023 – “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” – dove al comma 5, si dispone la proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 dell’art. 14, comma 4 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, (c.d. PNRR3), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo “… alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare”.
In altri termini, fino al 30 giugno 2024, salvo che non sia previsto un termine più lungo, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, si applicano le disposizioni emergenziali di cui al Dl n. 76/2020 – articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4,5,6, ed art. 8 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, relativamente alle procedure sotto e sopra soglia (ad esclusione dei poteri derogatori di cui al comma 4 dell’art. 2), alle verifiche antimafia, alle sospensioni, al CCT e alle disposizioni acceleratorie di cui all’articolo 8 (ad esempio, consegna in via d’urgenza e applicazione dei termini d’urgenza).
Agli stessi interventi (PNRR e PNC) si applicano, altresì, le disposizioni del decreto “sblocca-cantieri” (n. 32/2019), che prevedono la sospensione del divieto di appalto integrato e dell’albo ANAC dei commissari e l’applicazione anche ai settori ordinari dell’inversione procedimentale.
Il novellato art. 14, comma 4 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, riporta quindi il seguente testo “limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”.