Come già anticipato con news del 15 gennaio 2023 il Ministero del Lavoro, con Decreto direttoriale del 13 dicembre 2023, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, e pubblicato il 10 gennaio 2023 nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro, ha confermato la riduzione contributiva, prevista in favore delle imprese edili dall’articolo 29, comma 2, della legge n. 341/1995, nella misura dell’11,50% anche per l’anno 2023.

L’Inps, con Circolare n. 13 del 17 gennaio 2024 ha fornito le indicazioni operative necessarie ai datori di lavoro per procedere all’applicazione della predetta riduzione contributiva.

Caratteristiche della riduzione contributiva

La riduzione in commento spetta esclusivamente per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023 e interessa i datori di lavoro che esercitano attività edile.
In particolare, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro edili classificati:

  • nel settore industria con i codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05
  • nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05

nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 41.20.00 a 43.99.09.

L’Istituto ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
La riduzione opera per i soli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali; quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo parziale.
La contribuzione sulla quale va applicata la riduzione è quella a carico del datore di lavoro, ovvero sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.
L’agevolazione non si applica sul contributo dello 0,30% per la formazione professionale di cui all’art. 25 co. 4 della legge n. 845/1978.
La base di calcolo deve essere, inoltre, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all’impresa nel caso di conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari o al Fondo di tesoreria INPS (di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 252/2005 e all’art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, e s.m.i.).
La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono già previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo che non consentano il cumulo con altre riduzioni.
A titolo esemplificativo, l’Istituto cita l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1 co. 100 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1 co. 10-15 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Condizioni di accesso al beneficio
L’Inps ricorda le condizioni cui è subordinato l’accesso all’agevolazione contributiva qui considerata:

  • rispetto di quanto previsto, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, dall’art. 1 co. 1175 della legge n. 296/2006, ossia il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata dal DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge, e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto di quanto disposto in materia di retribuzione imponibile (minimale retributivo) dall’art. 1 co. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989;
  • assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (in conformità all’art. 36-bis co. 8 legge n. 248/2006).

Modalità operative per invio istanze e compilazione flusso Uniemens
Per l’applicazione della riduzione contributiva relativa all’anno 2023, è necessario trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica, la relativa domanda, utilizzando il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on line”, con la funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Il termine ultimo per inviare l’istanza è il 15 maggio 2024.

L’istanza inviata sarà sottoposta dall’Istituto a controllo automatizzato, per verificare la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione contributiva, e sarà definita entro il giorno successivo all’invio.
In caso di esito positivo, per consentire il godimento del beneficio, alla posizione contributiva interessata sarà attribuito il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024 (fermo restando che il beneficio medesimo riguarda il periodo da gennaio a dicembre 2023). L’esito del suddetto controllo automatizzato sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

Il datore di lavoro autorizzato alla fruizione potrà esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando, per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2023, il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza aprile 2024.

Nei casi di matricole INPS sospese o cessate ovvero di operai non più in forza, il datore di lavoro, per recuperare lo sgravio spettante per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dell’attività ovvero la fine del rapporto di lavoro, dovrà seguire le particolari indicazioni contenute nella circolare INPS qui illustrata.

L’Istituto ricorda, infine, che, qualora fosse accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio (nel predetto modulo “Rid-Edil”), la sede Inps territorialmente competente procederà al recupero delle somme indebitamente fruite, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria.

Per ogni ulteriore disposizione di dettaglio si rinvia alla circolare INPS.