Con parere reso dal MIT – Servizio Supporto Giuridico n. 2203 del 21 dicembre 2023 è stato chiarito che “alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1° luglio 2023, ivi compresa la successiva fase di esecuzione, si applica il vigente Codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 tranne nei casi in cui non sia espressamente richiamato dal 77/2021 il d.lgs. 50/2016”.

Le argomentazioni addotte dal MIT prendono spunto dal contenuto della disposizione transitoria di cui all’art. 225, comma 8, D. Lgs. 36/2023, in base al quale “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni del decreto  77/2021, convertito nella l. 108/ 2021, del decreto 13/2023, nonché delle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.

Tale disposizione, ritiene il MIT, deve essere interpretata in combinato disposto con la previsione di cui al nuovo comma 3 dell’art. 48 del D.L. n. 77/2021 ( c.d. Decreto Semplificazione bis), così come modificato per effetto dell’art. 24 ter della legge 10 agosto 2023, n. 103, di conversione del  D.L. n. 69/2023 (recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’unione europea), a norma del quale: “per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 (investimenti PNRR e PNC, n.d.r) le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l’articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (disposizione aggiunta dall’art. 24 ter del D.L. n. 69/2023, n.d.r.).”, a norma del quale “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

 Pertanto, così come si legge nel parere sopra citatoNe segue che alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1 luglio 2023, ivi compresa la successiva fase di esecuzione, si applica il vigente Codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 tranne nei casi in cui non sia espressamente richiamato dal dl 77/2021 il d.lgs. 50/2016”.

 Con il citato parere n. 2203/2023, il MIT ha, quindi, ribadito quanto già affermato in seno al parere 2295 del 18 settembre 2023.

Tale soluzione interpretativa si pone anche in linea con alcune pronunce del G.A. espresse in subiecta materia, tra queste la recentissima sentenza del Tar Lazio, Sez. II bis, n. 134 del 3 gennaio 2024 (all.2), con la quale il Collegio, nel considerare le disposizioni contenute nell’art. 225, comma 8 del Codice dei contratti sopra richiamato rileva “che essa si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati…”.(cfr. anche TAR Umbria del 23.12.2023, n. 758)

Per ulteriori dettagli, si rinvia ai testi dei pareri e della giurisprudenza richiamati.