D.L. n. 5/2024 – Appalti G7: via libera anche nel sopra soglia alla procedura negoziata senza bando
- 25 Gennaio 2024
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 19 gennaio 2024 il D.L. n. 5 del 19 gennaio 2024, recante ““Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7”, entrato in vigore il 20 gennaio 2024.
Per quanto di interesse, relativamente al settore dei lavori pubblici, si segnala l’art. 1 che prevede:
- al comma 1, la nomina di un Commissario straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 e con lo svolgimento in Italia del vertice di Capi di Stato e di Governo programmato per i giorni dal 13 al 15 giugno 2024;
- al comma 2, l’applicazione della procedura negoziata senza bando con invito a 3 operatori ex articolo 76 del Nuovo Codice dei contrattiper l’affidamento degli appalti “sotto” e “sopra” la soglia di rilevanza comunitaria “…sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all’ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l’operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7”;
- al comma 3, la possibilità di stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva, previa acquisizione di una autocertificazione dell’aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti, ferme restando le verifiche successive; sulla base dell’autocertificazione, si procede poi all’esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula, nonché l’applicazione delle disposizioni processuali per le controversie relative alle infrastrutture strategiche (art. 125, D.lgs. 104/2010 Codice del Processo amministrativo),il cui principale effetto è quello di circoscrivere il ricorso alle misure cautelari, privilegiando il risarcimento per equivalente, in danno di quello in forma specifica;
- al comma 5, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1 del citato decreto e per l’affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture “.. si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del d.lgs n. 159/2011 (cd Codice “antimafia”), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.