Consiglio di Stato Sez.V, 9 gennaio 2024, n. 281: Ricorso all’avvalimento premiale. Limiti
- 30 Gennaio 2024
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Il Consiglio di Stato con la sentenza in rassegna conferma l’orientamento formatosi in tema di avvalimento premiale, riconoscendo la sua ammissibilità quando ha l’obiettivo di fornire requisiti mancanti al concorrente.
Si ricorda che l’avvalimento premiale ricorre quando il prestito dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria è finalizzato al riconoscimento di un punteggio maggiore nella valutazione dell’offerta tecnica, e, non come nell’avvalimento “puro”, alla partecipazione alla gara.
Nel caso di specie il Collegio ha affermato che “….quando il concorrente ricorre all’avvalimento al fine di conseguire requisiti di cui è carente e, nello strutturare e formulare la propria offerta tecnica, contempla anche le utilità fornite dall’ausiliaria(beni, mezzi, attrezzature, risorse, personale), i termini dell’offerta devono poter essere valutati e apprezzati in quanto tali con l’attribuzione dei relativi punteggi, nella prospettiva di una effettiva messa a disposizione della stazione appaltante all’esito dell’aggiudicazione e dell’affidamento del contratto (Cons. Stato, V, 17 settembre 2021,n. 6347)”
Con tale pronuncia il massimo Consesso, accogliendo l’appello proposto dalla ditta aggiudicataria risultata soccombente in primo grado, ha quindi ritenuto corretto l’operato della S.A. nell’assegnazione di un punteggio all’offerta tecnica della stessa impresa non in possesso a monte della certificazione di qualità OHDAS 18001 ed ottenuta tramite avvalimento ai fini della partecipazione alla gara; “…ciò, fatto salvo il presupposto che tale attribuzione deve ritenersi comunque condizionata all’effettivo passaggio della struttura organizzativa dell’ausiliaria a quella dell’ausiliato.” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 gennaio 2024, n. 119, in allegato)
Il Collegio, infine, con la decisione in esame, ritiene che non ha rilievo che l’ausiliaria assuma l’impegno di esecuzione diretta dell’appalto “…condizione che per la giurisprudenza formatasi sull’art. 89 comma 1 d.lgs. 50/2016, ricorre esclusivamente in relazione ai titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII,parte II, lettera f), e alle esperienze professionali ad essi pertinenti (tra tante, Cons. Stato,n. 6347 del 2021, cit.)…”.