Con la Risposta n. 4 del 9 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento in merito all’applicazione del Superbonus per gli immobili che sono stati danneggiati da eventi sismici con ripristinata agibilità usufruendo del contributo ricostruzione.

L’Agenzia, nel rispondere al suddetto interpello, fa un quadro della disposizione normativa che ha mantenuto il Superbonus al 110% (comma 8-ter dell’articolo 119 del Dl “Rilancio”) in vigore sino al 2025 e della relativa prassi che ha meglio delineato la ratio della misura.

Si ricorda, infatti che il comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 (articolo introdotto con la Legge di Bilancio 2022 – L.243/2021) ha stabilito che “per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza [n.d.r. di nostro interesse i Comuni del territorio etneo interessato dall’evento sismico del 26 dicembre 2018: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea], la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%”.

L’Agenzia cita, inoltre, la Risoluzione n. 8/2022 (vedi news del 21 febbraio 2022) con la quale ha precisato che il suddetto comma 8-ter fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dello stesso 119 del DL 34/2020 che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto.

Per effetto di tale richiamo, la possibilità di accedere all’aliquota del 110% si applica solo per le spese sostenute per gli interventi per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi finalizzati alla ricostruzione di edifici che risultino ”inagibili”.

Con la Risoluzione n.8/E, l’Agenzia delle Entrate conferma, dunque, che la proroga opera a condizione che gli edifici sui cui si interviene siano stati danneggiati, ovvero “sia stato accertato – mediante scheda AeDes o documento analogo – il nesso causale tra il danno dell’immobile ed evento sismico”.

Con il menzionato interpello 4/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se con l’utilizzo dei contributi per la ricostruzione è stata ripristinata l’agibilità dell’immobile danneggiato dal sisma, non è possibile fruire del Superbonus con aliquota al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici «verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza»  (articolo 119, comma 8-ter, decreto “Rilancio”).

In particolare, nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, trattasi di un edificio condominiale che a seguito del sisma del 2009 è stato dichiarato inagibile con esito scheda AeDES “B”, di cui tuttavia è stata nel frattempo ripristinata l’agibilità utilizzando i contributi pubblici per la ricostruzione.

Pertanto, considerato che a seguito dell’utilizzo del contributo, il fabbricato è tornato agibile, l’Agenzia ritiene che l’istante non rientri tra i beneficiari della disposizione del citato comma 8-ter.

L’istante potrà, invece, fruire del Superbonus con la progressiva riduzione di aliquota (70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino a fine 2025), con le modalità e alle condizioni previste dal comma 8-bis dello stesso articolo 119 del DL. 34/2020.