CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, 3 gennaio 2024, n. 71

Consorzi stabili: “Cumulo alla rinfusa” –  Avvalimento ex lege.

Il Consiglio di Stato aderisce alla più recente giurisprudenza amministrativa formatasi in tema di “cumulo alla rinfusa”; in particolare il Supremo Consesso ritiene che dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 47, del previgente Codice dei Contratti (D. Lgvo n. 50/2016, si desume che: “…1) la qualificazione è richiesta in capo al consorzio stabile e non in capo alle singole consorziate…; 2) una volta che si accerti che il consorzio stabile è qualificato, non rileva verificare la qualificazione o meno delle singole consorziate; 3) il cumulo alla rinfusa previsto dal comma 1 dell’art. 47 determina un avvalimento ex lege …”; 3) non ha alcuna rilevanza che la consorziata esecutrice non sia qualificata, perché da un lato rileva ed è richiesta solo la qualificazione del consorzio, dall’altro lato se il consorzio esegue tramite consorziata non qualificata, è responsabile in solido, ossia il consorzio opera come una ausiliaria ex lege.”. Per il Consiglio di Stato “occorre ragionare in termini di unicità del soggetto composto da Consorzio Stabile e consorziate, indipendentemente da chi ha i requisiti e i soggetti che eseguono”. Così ragionando, secondo la logica dell’avvalimento ex lege “..la consorziata designata come esecutrice, anche se priva dei requisiti di qualificazione – come il possesso dell’attestazione SOA – potendo usufruire delle risorse del consorzio,  può eseguire l’appalto, avendo tutte le risorse necessarie a farlo, poiché usufruisce di quelle del consorzio attraverso il meccanismo del “cumulo alla rinfusa”.

TAR Lazio-Roma, sez. I – bis, 11 gennaio 2024, n. 560

Consorzi Stabili. Illecito professionale delle consorziate non designate per l’esecuzione. Esclusione. Obbligo di motivazione e adeguata istruttoria.

Il Tar Lazio chiarisce che la struttura giuridica del Consorzio stabile comporta, quale corollario, che il pregiudizio a carico dello stesso vada valutato e apprezzato dalla S.A. a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice coinvolta nella pregressa commessa sia diversa da quella designata nella nuova procedura. Ciò non esclude, tuttavia, l’obbligo da parte della S.A. di compiere una compiuta istruttoria con conseguente adeguata motivazione in relazione alla rilevanza dei fatti posti a base del provvedimento di esclusione.