L.R. n. 3 del 31 gennaio 2024. Modifiche alla L.R. n. 12/2011 e alla L.R. n. 12/2023.
- 9 Febbraio 2024
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Pubblicata sulla G.U.R.S. del 3 febbraio 2024, n. 7, Parte Prima la Legge Regionale n. 3 del 31 gennaio 2024 recante “disposizioni varie e finanziarie”.
Per quanto di interesse, si segnala l’art. 122, con il quale il Legislatore Regionale ha introdotto alcune modifiche alla L. R. n. 12/2011 e alla L.R. n. 12/2023 (Legge di recepimento del nuovo Codice dei Contratti).
In particolare si segnalano le seguenti modifiche:
– art. 122, comma 1, L.R. n. 3/2024
La norma modifica il comma 11 dell’ art. 5 della L.R. n. 12/2011, stabilendo che la verifica preventiva di progettazione sul territorio regionale per gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del D.Lgvo n. 36/2023 e fino a un milione di euro può essere effettuata anche dal Responsabile Unico di Progetto sia nel caso di progettazione interna che esterna, se supportato da una struttura stabile costituita dalla stazione appaltante.
In sintesi al RUP viene riconosciuta la possibilità di effettuare personalmente la verifica della progettazione anche per appalti di importo superiore a un milione di euro, ipotesi normata in seno all’art. 34, comma 2, lettera d) dell’all.to I.7 del D.Lgvo n. 36/2023; per le restanti ipotesi continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’art. 42 e nell’all.to I.7 del nuovo Codice dei Contratti.
Il novellato comma 11 dell’art. 5 della L.R. n. 12/2011 riporta, quindi, il seguente testo “…Ferma restando l’applicazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, viene effettuata nel rispetto dell’allegato I.7 del medesimo decreto legislativo, con le seguenti integrazioni: “la verifica dei progetti di importo lettera c), sia nel caso di progettazione interna che esterna alla stazione appaltante, può essere effettuata anche dal Responsabile Unico del Progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante ai sensi del comma 6 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell’articolo 3 dell’allegato I.2 del medesimo decreto legislativo.”.
– art. 122, comma 2, L.R. n. 3/2024
La norma sostituisce i commi 1 e 2 dell’art. 9 della L. R. n. 12/2011 riconoscendo alla Centrale Unica di Committenza dei Contratti Pubblici della Regione Siciliana di provvedere alla progettazione e all’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali “anche per livelli superiori a quelli di qualifica …”; il novellato art. 9, quindi, riporta il seguente testo “1. La Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della Regione siciliana, di cui agli articoli 62 e seguenti, Parte III, Titolo I del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenuta la qualificazione ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, provvede alla progettazione e all’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. È fatta salva l’iscrizione di diritto di cui al comma 4 dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 36/2023 del soggetto aggregatore della Regione siciliana (CUC istituita presso l’Assessorato all’economia, n.d.r) di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” . Per effetto della modifica deve intendersi abrogato il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.
– art. 122, comma 4, L.R. n. 3/2024
La norma abroga l’art. 7 della L.R. n. 12/2023.
Si ricorda che il menzionato articolo introduceva “misure di riduzione del rischio di infiltrazione della criminalità negli appalti pubblici”; in particolare la norma prevedeva, nelle ipotesi di appalti affidati mediante il ricorso alle procedure negoziate di cui all’art. 50 del nuovo Codice dei Contratti, l’obbligo da parte degli operatori economici di comunicare preventivamente per quali tipologie di lavori avrebbero fatto ricorso al subappalto e le caratteristiche delle imprese subappaltatrici le quali avrebbero dovuto essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice antimafia.