La Legge 11/2024 di conversione del Decreto-legge 181/2023 cd. “Energia bis” ha esteso da due anni a trenta mesi, quindi con una estensione di ulteriori sei mesi, la proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, delle Scia e delle convenzioni urbanistiche già prevista dall’art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022.

Tale estensione – contenuta nell’art. 4-quater inserito dalla legge di conversone (Modifiche all’articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell’edilizia privata) e in vigore dall’8 febbraio 2024 – riguarda:
1) i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024;
2) le Scia presentate fino al 30 giugno 2024;
3) le convenzioni formatesi fino al 30 giugno 2024 (in precedenza, tali termini erano tutti fissati al 31 dicembre 2023).

Si ricorda che la proroga non è automatica ma per poterne usufruire occorre:
– una comunicazione al Comune nella quale l’interessato espliciti la volontà di volersene avvalere. La comunicazione deve evidentemente contenere l’indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio e/o ultimazione lavori);
– la ricorrenza di alcune condizioni e cioè che i termini di inizio e/o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo).

Si evidenzia che l’art. 10-septies del DL 21/2022 specifica espressamente che la proroga si applica anche a permessi di costruire e Scia che hanno già beneficiato di precedenti proroghe ai sensi:
– dell’art. 15, comma 2 Dpr 380/2001 e cioè di una proroga ordinaria nei casi e nei modi indicati dal Testo Unico Edilizia;
– dell’art. 10, comma 4 del Decreto-legge 76/2020 (proroga legata alla pandemia e pari ad un anno per l’inizio lavori e tre anni per la fine lavori);
– dell’art. 103, comma 2, Decreto-legge 18/2020 (proroga di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza (31/3/2022) per atti della p.a. in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022).

È quindi possibile estendere più volte l’efficacia di titoli abilitativi e Scia usufruendo di norme di proroga ordinaria o straordinaria, a condizione che il termine che si intende prorogare non sia decorso al momento in cui si procede con la volontà di beneficiare dell’ulteriore proroga.

In ordine all’applicazione in ambito regionale dell’art. 10 septies del D.L. 31/2022 si richiama la circolare 5/2022 ARTA (vedi nostra news del 13 luglio 2022 “Dip.Reg.Urbanistica – Circolare n.5/2022: Proroga titoli abilitativi art. 10 septies L. 51/2022”), che, contrariamente a quanto concluso in precedenza con nota 10952 del 29 giugno 2022, a fronte delle richieste pervenute al Dipartimento in ordine a chiarimenti circa l’applicazione in ambito regionale della proroga di cui all’art. 10 septies, inserito dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022 di conversione del D.L. 21/2022 (cd. Crisi Ucraina – Taglia prezzi), ha chiarito che “in quanto norme di grande riforma economico – sociale, trovano completa applicazione sul territorio della Regione siciliana, senza necessità, da parte del legislatore regionale, di alcun recepimento”.