Con nota ricevuta in data 15 febbraio u.s., il Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma 26 dicembre 2018 Area Etnea ha sollecitato ANCE Catania a rendere nota l’esigenza da parte dei proprietari di immobili danneggiati dal sisma del 26/12/2018, interessati ad usufruire del Superbonus con la modalità di pagamento dello sconto in fattura, di individuare imprese disponibili ad eseguire lavori di ricostruzione/riparazione degli immobili.

A tal fine la Struttura Commissariale intende realizzare un Elenco delle imprese in parola, che verrà pubblicato sul proprio sito web.

Il Commissario ricorda  inoltre l’obbligo di iscrizione all’”Anagrafe Antimafia Sisma degli Esecutori” da parte delle imprese impegnate nell’esecuzione di lavori per la ricostruzione/riparazione degli edifici danneggiati.

In base alla normativa del Superbonus, si ricorda che ai sensi dei commi 1-ter e 4-quater dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 è possibile fruire del cosiddetto “Superbonus combinato” con il contributo di ricostruzione, ovvero, nel caso di erogazioni di contributi commissariali per la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi sismici, la detrazione del 110% si applica alla parte delle spese che eccede il predetto contributo.

La disciplina degli interventi Superbonus, come dai commi sopra richiamati, è contenuta all’art. 119, comma 8-ter del D.L. 34/2020.

In particolare, il primo periodo del comma 8-ter dispone “per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza” [leggasi i Comuni del territorio etneo interessato dall’evento sismico del 26 dicembre 2018: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea], su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari di proprietà di persone fisiche, la possibilità di accedere al Superbonus nella misura del 110%  per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

In merito, come richiamato nella nota del Commissario Straordinario, il paragrafo 1.3 “Modifiche al comma 8-ter dell’art. 119” della Circolare AdE n.13 del 13 giugno 2023, precisa che il Superbonus (primo periodo del comma 8-ter del Decreto Rilancio) trova applicazione ove “sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico”.

Per quanto riguarda l’attestazione del danno causato dall’evento sismico, si fa riferimento alla Risoluzione AdE n. 8/2022 secondo cui “l’attestazione del livello di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDes o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato.