Ass. Reg. delle Infrastrutture e della Mobilità – Circolare prot. n. 20427 del 16 febbraio 2024 – DPR 380/2001, art. 94-bis, comma 1, lettera “C” interventi privi di rilevanza soggetti a preventiva comunicazione
- 28 Febbraio 2024
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Pubblicata sulla G.U.R.S. del 23 febbraio 2024 n. 10 Parte I la Circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 20427 del 16/02/2024 avente ad oggetto “DPR 380/2001, art. 94-bis, comma 1, lettera “C” interventi privi di rilevanza soggetti a preventiva comunicazione – Direttiva del Dirigente Generale del DRT – Applicazione e aggiornamento dell’elenco di cui all’Allegato “A”, Appendice 2, del DDG/DRT n. 344 del 19.05.2020.”
Richiamate in premessa le precedenti direttive emanate dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico sull’argomento, da ultimo la nota DRT prot. n.4655 del 13 gennaio 2022 (si veda nostra news del 20 gennaio 2022), la circolare, vista l’esigenza manifestata dai Servizi periferici del Dipartimento Regionale tecnico, fornisce delle nuove direttive che mirano ad un’ulteriore semplificazione delle procedure afferenti gli interventi strutturali in zone sismiche, con riferimento alla disciplina contenuta all’art. 94 bis, comma 2, ultimo periodo del DPR 380/2001 (cd. Testo Unico Edilizia).
Si ricorda che l’art. 94 bis ha individuato tre tipologie di interventi:
- rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità;
- di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
- privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
In particolare, con la direttiva in commento viene operata una semplificazione delle procedure che distingue gli interventi “privi di rilevanza” di cui al DDG 344/2020- Allegato A) – appendice 2 in due fattispecie:
a) quelli per i quali non è necessaria la presentazione della comunicazione agli Uffici del Genio Civile
b) quelli per i quali è obbligatoria la comunicazione agli Uffici del Genio Civile di cui all’Allegato A)- lettera C) del sopra richiamato DDG 344/2020;
Per le fattispecie di cui sopra, la Circolare precisa che:
a) Sono da considerare opere di edilizia libera dal punto di vista strutturale e, quindi, esonerate dalle procedure di cui agli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2021:
- gli interventi edilizi elencati all’art. 6 del DPR 380/2001, qualora non diversamente indicato nel DDG 344/2020- Allegato A)- appendice 2, come modificata nella Tabella A allegata alla presente direttiva;
- gli interventi edilizi di cui al glossario di edilizia libera emanato dal MIT con decreto 2 marzo 2018, qualora non diversamente indicato nell’allegata Tabella A;
- gli interventi edilizi classificati dal DDG 344/2020-Allegato A- lettera C) per i quali, nell’allegata tabella A, non è prevista la presentazione della comunicazione scritta agli Uffici del Genio Civile.
b) Sono da considerare interventi edilizi soggetti alla preventiva comunicazione scritta agli Uffici del Genio Civile, prescritta dal DDG-DRT 344/2020 – Allegato A- lettera C), per i quali, nell’allegata tabella A, è previsto l’obbligo del suddetto adempimento, che gli utenti potranno eseguire utilizzando il portale “Sismica” della Regione Siciliana.
Viene, dunque, allegata alla presente Circolare la Tabella A “Appendice 2, Allegato “A”, DDG 344/2020” aggiornata con le prescrizioni relative all’obbligo di presentare all’Ufficio del Genio Civile la comunicazione di inizio lavori di cui all’Allegato A, lett. C).