Legge n.18 del 23 febbraio 2024 di conversione del D.L. n. 215/2023 cd. Decreto Milleproroghe
- 5 Marzo 2024
- 0
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge n.18 del 23 febbraio 2024, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (cd. Decreto Milleproroghe) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” , in vigore dal 29 febbraio 2024.
Tra le disposizioni di interesse per il settore delle costruzioni, contenute nella Legge in commento, si segnala:
- Art. 3, dal comma 12-terdecies al comma 12- quinquiesdecies – MISURE IN FAVORE DELL’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE
Il comma 12-terdecies (introdotto in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe) proroga al 31 dicembre 2024 il termine per fruire delle cd. agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa per gli under 36 con ISEE fino a 40 mila euro a condizione che il contratto preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023 e il contratto definitivo sia stipulato entro la fine del 2024. La disposizione in commento fa salvi dunque i preliminari sottoscritti e registrati, entro il 2023, a condizione che gli atti definitivi vengano redatti entro il 31 dicembre 2024.
Il comma 12-quaterdecies (introdotto anch’esso in sede di conversione in legge), riconosce un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dal comma precedente.
In particolare, la norma dispone che nei casi di atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (entro il 28 febbraio 2024), agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dalla misura introdotta dal comma 12-terdecies.
Il comma 12-quinquiesdecies provvede, infine, alla copertura finanziaria delle suddette disposizioni.
- Art. 8, comma 5 – PROROGA DELLA DISCIPLINA EMERGENZIALE DI CUI AL D.L. N. 76/2020 PER GLI INTERVENTI PNRR E PNC
La legge di conversione n. 18/2024 conferma, al comma 5, la proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 dell’art. 14, comma 4 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, (c.d. PNRR3), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo “… alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare”.
In altri termini, fino al 30 giugno 2024, salvo che non sia previsto un termine più lungo, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, si applicano le disposizioni emergenziali di cui al Dl n. 76/2020 – articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4,5,6, ed art. 8 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, relativamente alle procedure sotto e sopra soglia (ad esclusione dei poteri derogatori di cui al comma 4 dell’art. 2), alle verifiche antimafia, alle sospensioni, al CCT e alle disposizioni acceleratorie di cui all’articolo 8 (ad esempio, consegna in via d’urgenza e applicazione dei termini d’urgenza).
- Art. 8, comma 5-bis – PROROGA DELLA PREVISIONE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ ERARIALE
Con il nuovo comma 5-bis (introdotto in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe), il Legislatore ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2024 della previsione di cui all’art. 21 del decreto “Semplificazioni”, n. 76 del 2020 (Scudo erariale), precedentemente prevista fino al 30 giugno 2024, che limita le contestazioni e la responsabilità di amministratori, dipendenti pubblici e privati per danno erariale (cioè quando viene causata una perdita di denaro o beni allo Stato) ai soli casi di dolo, cioè di volontà nel procurare il danno, escludendo la colpa grave dei funzionari pubblici.
- Art. 8, comma 7 – PROROGA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI ECONOMICI IN AREE DI CRISI INDUSTRIALE
Il comma 7, già presente nel testo del decreto legge, prevede, per gli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree, la proroga al 30 giugno 2024 del termine di cui all’art. 10, c. 8, del DL 198/2022, che a sua volta consente l’applicazione dell’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali).
- Art. 12, comma 2-bis – SEMPLIFICAZIONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN STRUTTURE TURISTICHE O TERMALI
L’articolo 12, comma 2-bis (introdotto in sede di conversione in legge del DL) che modifica l’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, proroga dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).
Le condizioni nel rispetto delle quali i progetti di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa DILA sono indicate al citato articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 e sono le seguenti. Gli impianti devono essere: – realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde; – di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp); – finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.
- Art. 17-bis –DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL’AREA ETNEA
L’art. 17-bis (introdotto in sede di conversione in legge del DL) proroga al 31 dicembre del 2024 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all’evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha colpito l’area etnea (per i Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea).
L’articolo in questione prevede, inoltre, che alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l’emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l’anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (di cui all’art. 44 del D. Lgvo n. 1 del 2018 “Fondo per le emergenze nazionali”).