Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 – Serie Generale – del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il D.L. n. 19/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Si richiama l’attenzione sulla nuova disciplina della cosiddetta “patente”, introdotta all’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024, che prevede un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, obbligatorio a decorrere dal 1° ottobre 2024 per poter operare nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.L.gs. 81 del 2008.

Non sono tenute al possesso della “patente a crediti” le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

Attraverso modifiche introdotte all’art. 90, comma 9 del D.L.gs. 81 del 2008 (TULS), si dispone che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare, prima dell’ingresso in cantiere, il possesso della “patente a crediti” nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi presenti nel cantiere, anche in virtù di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della “patente a crediti ”, a verificare il possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

Nella dichiarazione, che il committente deve trasmettere all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori oggetto del titolo abilitativo, è ricompresa anche la verifica di cui sopra nei confronti delle imprese esecutrici, lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La mancata verifica è soggetta a sanzione.

La “patente” sarà rilasciata in formato digitale dalla compente sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro (ITL) e dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. Per operare nei cantieri temporanei o mobili serve un punteggio pari o superiore a 15 crediti, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto e subappalto in corso al momento della decurtazione dei crediti.

I crediti sono suscettibili di decurtazione qualora nei confronti del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo siano stati adottati provvedimenti definitivi sanzionatori, di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (cd. maxi – sanzione per lavoro nero), o di accertamento delle violazioni di cui agli Allegati I e XI TULS.

I crediti possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione da parte del soggetto nei cui confronti è stato emanato il provvedimento che ha comportato la decurtazione

La patente è incrementa:

– di un credito, sino ad un massimo di 10 crediti, trascorsi 2 anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti definitivi, per ciascun anno successivo al secondo qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non si siano resi responsabili di altre violazioni.

– di 5 crediti se le imprese adottano modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30 del TULS.