INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI  E  DEL COSTO DELLA MANODOPERA NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Con Parere n. 2338 del 26 febbraio 2024, l’Organo di Consulenza del MIT, ha affrontato due importanti questioni, poste al Suo esame, che di seguito si riportano.

  • Obbligo di indicazione del contratto collettivo applicato ai dipendenti anche per le procedure di affidamento diretto (ex art. 11, comma 2, del D.Lgvo n. 36/2023);
  • Obbligo di indicazione del costo della mano d’opera anche per le procedure di affidamento diretto (ex art. 41, comma 14, del D.Lvo n. 36/2023).

Il MIT, partendo dal dato secondo cui “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice(art. 48, co.4, D.Lgvo n. 36/2023), ha affermato che “da tale disposizione consegue la regola secondo cui ai contratti sottosoglia europea si applicano, in primis, le regole semplificatorie previste dagli artt. 48-55 d.lgs. 36/2023 e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei contratti pubblici”.

Pertanto, il MIT ha, quindi, chiarito:

– relativamente al primo punto, che il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore di cui all’art. 11, comma 2, cit. vale anche negli affidamenti diretti e ciò nel rispetto del “principio del risultato” (art. 1 del D.Lgvo n. 36/2023); con la precisazione che in mancanza di un bando o di invito di gara “…la stazione appaltante potrà indicare il ccnl, ex art. 11 del D,Lgvo n. 36/2023, per vie informali, p.e. nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all’operatore economico”;

– relativamente al secondo punto, che “…l’art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023 trova applicazione anche negli affidamenti diretti in quanto la norma esprime un principio generale – quale la tutela dei lavoratori – che deve essere comunque rispettato, indipendentemente dalle modalità di affidamento” (cfr. anche parere n. 2398 del 26 febbraio 2024).

VERIFICA DELLA CONGRUITA’ NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Con Parere n. 2391 del 26 febbraio 2024, il MIT, rispondendo ad un quesito circa l’applicabilità o meno, nelle procedure di affidamento diretto, della verifica di congruità di cui all’art. 110 del nuovo Codice dei Contratti, ha affermato cheNell’ambito degli affidamenti diretti non si dovrà procedere alla verifica di congruità ex art. 110, in quanto tale disposizione presuppone un previo confronti comparativo fra più offerte, che, negli affidamenti diretti è assente in re ipsa”, con la precisazione “…che in caso di indicazione di un costo della manodopera diverso da quello indicato dalla Amministrazione, la s.a. debba procedere a controllare il costo dichiarato. Ciò nell’ottica di una maggiore semplificazione e celerità delle procedure di affidamento diretto”.