Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 – Serie Generale – del 2 marzo 2024 il D.L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR-quater), recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Tale Decreto, contiene alcune importanti disposizioni in materia di lavori pubblici che di seguito si riportano.

 Art. 11 “Procedure di gestione finanziaria delle risorse del  PNRR”.

La norma, al primo comma, introduce delle misure finalizzate a ridurre i tempi di attuazione degli interventi del PNRR mediante il riconoscimento di una anticipazione iniziale pari al 30% del contributo assegnato in favore dei soggetti attuatori, “ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge”. Ricordiamo che in base alle regole previgenti, l’anticipazione iniziale era fissata di norma al 10% del finanziamento.

Ai fini del superiore riconoscimento, così come specifica il secondo comma della citata norma, le Amministrazioni centrali dovranno “…attestare…l’avvio dell’operatività dell’intervento  ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività”.

Art. 12. “ Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi

La norma al comma 1 prevede che, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto in esame (2 marzo 2024)  nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offertecontinui ad applicarsi disciplina acceleratoria e semplificata prevista per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR.

 La previsione, come chiarito dalla relazione illustrativa del Decreto, risulta funzionale allo scopo di garantire continuità nell’applicazione della disciplina derogatoria di cui al D.L. n. 76/2020 e D.L. n. 77/2021 (c.d. decreti emergenziali),  ciò, al fine di scongiurare eventuali ed indebiti ritardi nell’attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento.

 La norma al comma 8 prevede che, con riferimento agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all’art. 47 e all’art. 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applichino, con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

Qualora, invece, tali investimenti o interventi abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, le disposizioni di cui ai citati artt. 47 e 50, comma 4 trovano applicazione soltanto per le procedure di gara avviate dai soggetti attuatori successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.

Sul punto, si ricorda che il menzionato articolo 47 reca, con riferimento agli appalti finanziati con le risorse PNRR/PNC, misure relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, mentre l’articolo 50, comma 4, del citato dl 77/2021, sempre con riferimento alla medesima tipologia di appalti, prevede l’inserimento obbligatorio nella documentazione di gara del premio di accelerazione in fase di esecuzione dei lavori; la portata applicativa del comma 8 in esame sembrerebbe – letteralmente- riferita agli appalti finanziati con le risorse PNRR, esclusivamente ove banditi dai soggetti operanti nei settori speciali.

La norma al successivo comma 10 modifica l’art.17, comma 2, del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, prorogando di un anno il termine ivi previsto, che dal 31 dicembre 2023 viene portato al 31 dicembre 2024.

Si tratta della previsione secondo cui, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali, la società SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, a condizioni di mercato può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ( Legge di previsione anno 2020), e sul Fondo di cui all’articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Infine, la norma al comma 15, prevede che, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77/2021 (relativi, rispettivamente, all’esercizio dei poteri sostitutivi ed al superamento del dissenso), e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, con DPCM, possano essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani – in qualità di soggetti attuatori – inter alia, i poteri previsti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica dall’articolo 7–ter del decreto–legge 8 aprile 2020, n. 22.

Si tratta dei poteri di deroga al Codice dei Contratti Pubblici, fatto salvo il rispetto di alcune disposizioni del Codice previgente (principi generali in materia di aggiudicazione ed esecuzione, criteri ambientali minimi e conflitti d’interesse), del Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011), dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE nonché delle norme in materia di subappalto.

 Art. 40. “ Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni”

La norma, al primo comma, introduce una modifica all’art. 6, comma 2, dell’all.II.14, del nuovo Codice dei Contratti dal titolo “Cessione di crediti”, riducendo da quarantacinque a trenta giorni dalla notifica, il termine entro il quale le stazioni appaltanti (amministrazioni pubbliche) possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione.

La disposizione è, dunque, volta a rendere più spedita la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni senza un formale rifiuto da parte della stazione appaltante, contribuendo così all’attuazione della Riforma 1.11 del PNRR (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie), Misura M1C1-72-quater.

La norma ai commi 4-5-6-7-8 e 9  introduce delle misure volte a monitorare le amministrazioni centrali e non che “…alla data del 31 dicembre 2023 presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione anno 2019, n.d.r.).

In particolare, il Legislatore impone alle Amministrazioni centrali, ai Comuni con più di 60.000 abitanti, oltre che alle Province e Città metropolitane, in presenza di ritardi nei pagamenti, alla data del 31 dicembre 2023, superiore a dieci giorni di effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (2 marzo 2023)un’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e di predisporre, entro il medesimo termine, il piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.

La valutazione in ordine all’adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell’indicatore dei tempi di ritardo  è rimessa a un Tavolo tecnico, il quale provvede a notiziare la Cabina di Regia per il PNRR degli esiti dell’istruttoria avviata.