Bonus edilizi – Circolare Agenzia delle Entrate 6/E/2024: cessione del credito – come rifiutare le cessioni successive alla prima
- 15 Marzo 2024
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 6/E dell’8 marzo 2024, avente ad oggetto “Crediti di imposta di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 – rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate”, che fornisce istruzioni operative su come procedere all’annullamento delle cessioni del credito derivanti da bonus edilizi, successive alla prima o connesse allo sconto in fattura.
Le indicazioni fornite con la Circolare in commento si aggiungono a quelle a suo tempo rese con la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 (vedi nostra news del 10 ottobre 2022 “Circolare AdE 33/E/2022 – Responsabilità in solido del cessionario e correzione errori dell’opzione”),che invece riguardavano esclusivamente l’annullamento delle prime comunicazioni di opzione per cessione del credito o per lo sconto, in caso di errori sostanziali o formali.
In particolare, con la Circolare 6/E/2024 (vedi Paragrafo 1 – Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate) viene chiarito come poter rifiutare la cessione di crediti che sono già stati accettati nel caso di cessioni successive alla prima nei casi in cui:
- è stato accettato per errore un credito d’imposta da parte del cessionario;
- cedente e cessionario, dopo l’accettazione del credito, intendano annullare la comunicazione di opzione effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.
In entrambi i casi il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello con relative istruzioni, allegato alla medesima Circolare 6/E, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dai dichiaranti (cedente e cessionario), che deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it
In merito alle modalità di presentazione l’Agenzia precisa che:
- se la cessione si riferisce a crediti tracciabili (derivanti da prime cessioni/sconti in fattura comunicati dal 1° maggio 2022), il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito che non sia stata ulteriormente ceduta o opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. In questo ultimo caso l’opzione per l’utilizzo con F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma;
- se la cessione si riferisce a crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
L’Agenzia precisa, inoltre, che il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione e comporta il rientro dei crediti nella disponibilità del cedente, per un’eventuale ulteriore cessione o per l’utilizzo in compensazione, se ancora nei termini di legge.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.
Infine, con il Paragrafo 2 – Comunicazione dei crediti non utilizzati, la Circolare specifica che se il cessionario intende comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare (art. 25 co. 1, del decreto legge n. 104/2023), dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2023 (vedi nostra comunicazione del 27 novembre 2023 “Obbligo di comunicazione dei crediti non utilizzabili – Agenzia delle Entrate: Provv. n. 410221/2023 + FAQ del 23 novembre 2023 – regole di comunicazione per l’ultimo cessionario”). L’utilizzo di quest’ultima procedura, a differenza della soluzione operativa per le altre ipotesi descritte, determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno dello stesso in capo al cedente.