Con la Delibera del 10 gennaio 2024, n. 14, l’ANAC  ha affermato che anche nell’ambito di una indagine di mercato, il possesso dell’attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti. di capacità tecnica-professionale e economico-finanziaria.

Nel dettaglio, l’Autorità si è espresso su una lex specialis di gara che imponeva, pena l’esclusione, oltre alla certificazione SOA (Cat. OG 3 – VI), il possesso di un determinato fatturato accumulato nel triennio non inferiore all’importo a base d’asta, nonché la documentazione dei lavori eseguiti sempre nello stesso periodo per la categoria SOA richiesta, e il numero di dipendenti dell’impresa partecipante al momento della domanda di partecipazione; in considerazione della mancata dimostrazione del suddetto requisito in capo a uno dei concorrenti, il medesimo veniva escluso dalla gara.

L’Autorità, esaminata la fattispecie,  ha sottolineato che, in continuità rispetto alla disciplina previgente, ai sensi dell’art. 100, co. 4 del d.lgs. 36/2023, il codice appalti stabilisce per lavori superiori a 150.000 euro, che le stazioni appaltanti richiedono la qualificazione SOA degli operatori economici in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare. L’attestazione rappresenta “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto”.

Pertanto, sulla base di una costante indicazione da parte del Legislatore, l’Autorità condivide un Suo consolidato orientamento (da ultimo v.d. delibera n. 140/2023) secondo cui “..il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione”.

Del resto, questo principio è confermato anche dalla giurisprudenza, la quale  conferma che “Il sistema di qualificazione previsto per i lavori pubblici sia appunto (vincolato, vincolante e) unico, nel senso che per regola generale le stazioni appaltanti possono richiedere solamente l’attestazione SOA per la dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, essendo tale attestazione “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria”.

Su questa regola generale, riposa il senso stesso del sistema delle SOA, “che è volto ad evitare proprio che per i lavori i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria debbano essere accertati di volta in volta nel corso delle singole gare” (ex multis CGA Reg. Sicilia n. 559 del 21.12.2017; TAR Campania – Salerno, n. 513 del 26.2.2021).

Tale orientamento, così come afferma l’Autorità si estende anche alle indagini di mercato, le quali, nonostante non siano procedure di gara, non si sottraggono all’applicazione delle norme a valenza generale quale è appunto l’art. 100, comma 4, del nuovo Codice dei contratti, essendo norma cogente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3287/2021).