Con il parere n. 5 del 7 febbraio 2024, l’ANAC ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi (introdotto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 c.d. Decreto Aiuti), ribadendone l’obbligatorietà e la natura vincolata, quanto alle modalità applicative, secondo le indicazioni contenute nella norma stessa.

Il quesito posto all’attenzione dell’Autorità ha riguardato alcuni appalti di lavori banditi nell’anno 2021 (quindi sotto la vigenza del previgente Codice n. 50/2016) ponendo a base di gara progetti redatti sulla base del prezzario regionale al momento vigente, ridotti del dieci per cento secondo le indicazioni del bando di gara; per questi appalti  la S.A. ha chiesto “… se, in applicazione delle disposizioni dell’art. 26 del d.l. 50/2022, conv .in l.n. 91/2022, laddove si prevede l’adozione del SAL sulla base dell’ultimo prezzario aggiornato, tale prezzario debba anch’esso subire una riduzione del dieci per cento come effettuato per il prezzario posto a base di gara, al fine di procedere alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla norma”.

L’ANAC, nel rispondere al quesito ha precisato che il meccanismo della revisione prezzi introdotto dall’art. 26 del D.Aiuti costituisce una misura eccezionale e derogatoria delle disposizioni contenute nell’art. 106 del previgente Codice 50, infatti, l’Autorità ricorda che ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 “… gli appalti pubblici di lavori (inclusi quelli affidati a contraente generale), aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 e con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, lo stato di avanzamento dei lavori «è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”.

Oggi, il comma 6-bis della norma cit., nella formulazione attuale, estende “…la misura dell’adeguamento prezzi ivi prevista […] ai lavori annotati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021”, mentre il comma 6 -ter, a sua volta, prevede l’applicazione del comma 6-bis citato, “…anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024”.

Ciò posto, l’Autorità ha evidenziato che “Il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all’art. 26 del d.l. 50/2022, deve ritenersi “obbligatorio” in presenza delle condizioni ivi indicate, pertanto la stazione appaltante è «obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma” (in tal senso parere Mims n.1575/2022).

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, l’Autorità ha ribadito che, stante la natura eccezionale e derogatoria dell’art. 26 del D. Aiuti alle previsioni del Codice “non sembra possibile procedere ad una riduzione percentuale dei nuovi prezzi in tal modo rideterminati, secondo il procedimento indicato nell’istanza di parere” (così parere Funz Cons 2/2023).

La stazione appaltante, dunque, “è tenuta a riconoscere all’impresa appaltatrice i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla norma, ricorrendo alle risorse proprie di cui al comma 1 dell’art. 26 o a quelle dei Fondi ministeriali di cui al comma 4 [e 6-quater, aggiunto dalla l. 197/2022] dell’art. 26, prima di procedere all’approvazione del CRE/Collaudo, che necessariamente dovrà indicare la quantificazione definitiva dell’importo a saldo da liquidare all’appaltatore” (parere Mims n. 1464/2022).