Legge n.30 del 13 marzo 2024 di conversione del D.L. 5/2024 – Appalti G7
- 25 Marzo 2024
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Pubblicata sulla GURI la legge n.30 del 13 marzo 2024 di conversione del D.L. n.5 del 19 gennaio 2024 con il quale sono state introdotte delle disposizioni afferenti gli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.
Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 66 del 19 marzo 2024 è stata pubblicata la Legge n. 30 del 13 marzo 2024, di conversione del D.L. 19 gennaio 2024, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7”, in vigore dal 20 marzo 2024.
Per quanto di interesse, la legge in esame conferma le disposizioni D.L. n. 5/2024, e in particolare, relativamente al settore dei lavori pubblici, l’art. 1 “interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024”, già esaminato con news del 25 gennaio 2024 “D.L. n. 5/2024 – Appalti G7: via libera anche nel sopra soglia alla procedura negoziata senza bando” prevede:
- al comma 1 la nomina di un Commissario straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 e con lo svolgimento in Italia del vertice di Capi di Stato e di Governo programmato per i giorni dal 13 al 15 giugno 2024;
- al comma 2 l’applicazione della procedura negoziata senza bando con invito a 3 operatori ex articolo 76 del Nuovo Codice dei contratti per l’affidamento degli appalti “sotto” e “sopra” la soglia di rilevanza comunitaria “…sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all’ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l’operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7”;
- al comma 3 la possibilità di stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva, previa acquisizione di una autocertificazione dell’aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti, ferme restando le verifiche successive; sulla base dell’autocertificazione, si procede poi all’esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula, nonché l’applicazione delle disposizioni processuali per le controversie relative alle infrastrutture strategiche (art. 125, D.lgs. 104/2010 Codice del Processo amministrativo),il cui principale effetto è quello di circoscrivere il ricorso alle misure cautelari, privilegiando il risarcimento per equivalente, in danno di quello in forma specifica;
- al comma 5, relativamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1 del citato decreto e per l’affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di procedere “…in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del d.lgs n. 159/2011 (cd Codice “antimafia”), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”.
In sede di conversione del D.L. n. 5/2024, il Legislatore ha introdotto il comma 5 bis con il quale è stata prevista l’applicazione delle superiori disposizioni anche alle “…procedure di affidamento esperite dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, per la realizzazione degli interventi di propria competenza necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi con la presidenza italiana del G7 (comma 5-bis)”.