Il TAR Lombardo – Sezione staccata di Brescia, 4 marzo 2024 n.165 ha fornito utili chiarimenti in tema di individuazione dell’interesse transfrontaliero certo, che ove presente, per le procedure di aggiudicazione con il criterio più basso e per importi sotto la soglia comunitaria,  determina la non applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 54, comma 1, del nuovo Codice dei Contratti).

Nel dettaglio i punti salienti della pronuncia in esame.

Il TAR ha osservato che “…il legislatore non ha fornito una definizione dell’interesse transfrontaliero certo..”, ma che grazie ai vari contributi offerti dalla Corte di Giustizia Europea era possibile individuare le ipotesi in cui si possa ritenere sussistente tale interesse, quali: “… la consistenza dell’appalto, l’ubicazione dei lavori in luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori esteri, le caratteristiche tecniche dell’appalto…”.

 Per il TAR certamente resta quale criterio prevalente la consistenza economica dell’appalto  ritenuto “…l’unico indice espresso (in seno all’art. 54 cit. n,d,r) a cui il legislatore affida la presunta esistenza dell’interesse transfrontaliero..” ma occorre, così come afferma il G.A., considerare anche altri indici quali la particolarità del luogo di esecuzione dei lavori (nel caso di specie si trattava della Regione Lombardia) e la specificità tecnica dell’opera da eseguirsi (nel caso di specie si trattava di un progetto Operativo di bonifica di una caserma dismessa), la cui combinazione  suggerisce “…la sicura idoneità della commessa in esame ad attrarre l’interesse di operatori economici esteri”.

 Per il TAR, l’accertata sussistenza di un “interesse frontaliero certo”, ai sensi dell’art. art. 48, comma 2 del Codice 36  in base al quale,  “Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro”,  consente, quindi, alla S.A. “… per gli appalti di lavoro sotto soglia, di utilizzare le procedure ordinarie sulla base di una specifica motivazione idonea ad evidenziare le ragioni di sicura attrazione dell’interesse di operatori esteri”, con conseguente obbligo di attivare, da parte della S.A., la verifica di sostenibilità dell’offerta presentata ai sensi dell’art. 110 del nuovo Codice dei Contratti, pur in presenza di una gara sotto soglia comunitaria, laddove l’offerta appaia anormalmente bassa.