INAIL: modello OT23 Anno 2025 e Guida alla compilazione
- 30 Aprile 2024
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Come ogni anno, è stato pubblicato da parte di INAIL il nuovo modulo OT23 per la richiesta di riduzione del tasso di tariffa per prevenzione per l’anno 2025 e la relativa Guida alla compilazione.
L’INAIL ha reso noto sul portale istituzionale la versione aggiornata del Mod. OT23 “Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025” e la relativa Guida alla compilazione, per le istanze da inoltrare, al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da implementare nel 2024, in aggiunta agli adempimenti minimi previsti dalla legge, come previsto dall’art. 23 delle Modalità per l’applicazione della tariffa (M.A.T.) dei premi INAIL, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.
Si ricorda che il Mod OT23 consente alle aziende una riduzione del tasso medio di tariffa in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Posizione Assicurativa Territoriale [PAT]: 5% – con oltre 200 dipendenti; 10% – da 50 a 200 dipendenti; 18% – da 10 a 50 dipendenti; 28% – fino a 10 dipendenti.
Presupposto indispensabile alla domanda e, dunque, alla concessione della riduzione in argomento è che nell’azienda siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre 2024 (anno precedente quello di presentazione della domanda).
Le modalità con cui va compilata la domanda sono analoghe agli anni passati, ovvero l’azienda deve presentare l’apposita istanza (Mod. OT23), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online, presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2025, allegando tutta la documentazione probante necessaria richiesta dall’Istituto, come ben specificato anche nel modello stesso della domanda.
Il mod. OT23 prevede specifiche aree di intervento, considerate valide dall’Istituto ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale, che di seguito si riportano:
- Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) [A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento; A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto; A-3: Sicurezza macchine e trattori; A-4: Prevenzione del rischio elettrico; A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto; A-6 Ambienti di lavoro]
- Prevenzione del rischio stradale
- Prevenzione delle malattie professionali [C-1: Prevenzione del rischio rumore; C-2: Prevenzione del rischio chimico; C-3: Prevenzione del rischio radon; C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici; C-5: Promozione della salute; C-6: Prevenzione del rischio microclimatico]
- Formazione, addestramento, informazione
- Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- Gestione delle emergenze e dpi
Un’importante novità introdotta quest’anno sta nel fatto che sono stati eliminati i punteggi attribuiti a ciascun intervento e che, per rendere il modello più accessibile alle imprese, sono state individuate solo due tipologie di interventi: “tipo A” e “tipo B”.
Pertanto, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di “tipo A” oppure due interventi di “tipo B”.
Si ricorda, inoltre, che alcuni interventi (contrassegnati dalla lettera P) hanno valenza pluriennale, ossia l’arco di validità dell’intervento è esteso a più annualità, ma il Modulo OT23 deve essere ripresentato ogni anno, allegando in tutti i casi idonea documentazione probante per dimostrare il miglioramento conseguito nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.