Con il parere n. 2174 del 26 febbraio 2024, l’Ufficio di supporto giuridico del MIT ha chiarito che in caso di procedure negoziate sotto soglia comunitaria, se la S.A. richiede la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 53, comma 4, questa deve essere costituita empre nella misura del 5% del valore contrattuale.

Con Parere n. 2174 del 26 febbraio 2024, l’Organo di Consulenza del MIT, ha affrontato alcuni chiarimenti importanti con riferimento alla corretta applicazione della garanzia definitiva nelle procedure negoziate sottosoglia comunitaria.

La questione posta all’esame del Supporto Giuridico ha riguardato in particolare i seguenti quesiti, così posti:

  • se la garanzia definitiva nelle procedura sotto soglia deve essere costituita dall’operatore economico, sempre in misura pari al 5% del valore contrattuale, a prescindere dai casi normati in seno all’art. 117, comma 2, del nuovo Codice dei Contratti;
  • se la garanzia definitiva possa essere oggetto di riduzione in presenza delle certificazioni indicate dall’art. 106, comma 8, del nuovo Codice dei Contratti.

Per maggiore comprensione della fattispecie in esame, si ricorda che nell’ambito delle procedure ordinarie, ai sensi dell’art. 106, comma 8, la garanzia provvisoria è oggetto di riduzione in presenza delle certificazioni ivi indicate, mentre ai sensi dell’art. 117, comma 2, cit., la garanzia definitiva subisce un aumento in presenza di ribassi superiore al 10% o al 20%.

Il MIT, relativamente ai quesiti posti, ha chiarito che, relativamente alle procedure negoziate sotto soglia comunitaria, “nel caso in cui la stazione appaltante richieda la garanzia definitiva ..il suo valore è pari al 5% dell’importo contrattuale, non trovando applicazione né l’art. 117, comma 2, né l’art. 106, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023”.