L’operatore che partecipa alla gara d’appalto deve garantire, con costanza, il possesso della qualificazione richiesta e la possibilità concreta della sua dimostrazione e verifica, nonché la perdurante idoneità tecnica ed economica. Questo è quanto affermato dal TAR Calabria – Reggio Calabria con la sentenza n. 325 del 10 maggio 2024

TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA, 10 MAGGIO 2024, N. 325

  • Requisiti di partecipazione – Art. 100, comma 4, art. 16, all.to II.12,  D.Lgs. n. 36/2023. Ultravigenza della certificazione SOA, Limiti e condizioni. Esclusione legittimità.

Il TAR Calabria, con la sentenza in rassegna, conferma l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza del Codice 50/2016 secondo cui la scadenza dell’attestazione SOA intervenuta nel corso della procedura di gara determina l’esclusione dalla gara.

Il Giudice di prime cure, tuttavia chiarisce, che è possibile evitare un provvedimento di esclusione o di annullamento dell’avvenuta aggiudicazione,  se l’O.E. ha stipulato il contratto per il rinnovo dell’attestazione SOA entro i novanta giorni antecedenti la scadenza, così come prescrive l’art. 16, comma 5, dell’allegato II.12 del Codice 36/2023, che ricalca sostanzialmente la previgente disciplina di cui all’art. 76, comma 5, del D.P.R, n. 207/2010.

Il Collegio, pertanto, ha reputato che non sussistano ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisdizionale formatosi sulla previgente disposizione per cui:

  • “…nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, “l’operatore che partecipa alla gara d’appalto deve garantire, con costanza, il possesso della qualificazione richiesta e la possibilità concreta della sua dimostrazione e verifica, onde assicurare alla stazione appaltante la propria affidabilità, nonché la perdurante idoneità tecnica ed economica” (v. Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2020 n. 7178; Id, 21 agosto 2020 n. 5163; Ad. Plen. 20 luglio 2015 n. 8)”;
  • …è ammessa l’ultravigenza della pregressa attestazione in pendenza dell’espletamento della procedura di verifica, laddove questa sia stata ritualmente e tempestivamente attivata; al fine della verifica della continuità del possesso del requisito di cui all’attestato di qualificazione, “è sufficiente che l’impresa abbia stipulato con la SOA il relativo contratto, o abbia presentato una istanza di rinnovo idonea a radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le connesse verifiche, nel termine normativamente previsto, cioè nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010 (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen. n. 16 del 2014; n. 27 del 2012; Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2017, n. 1091)”;
  • Diversamente, il decorso dei predetti 90 giorni non preclude di per sé il rilascio dell’attestazione: essa deve però considerarsi nuova e autonoma rispetto all’attestazione scaduta, e comunque decorrente, quanto a efficacia, dalla data del suo effettivo rilascio, senza, cioè, retroagire al momento di scadenza della precedente, ovvero senza saldarsi con quest’ultima (Cons. Stato, V, 6 luglio 2018, n. 4148)” (v. Cons. Stato, sez. V, n. 7178/2020 cit.).”

Il collegio conclude affermando che “La ratio della regola dell’ultravigenza della SOA risiede nel non far ricadere sull’impresa concorrente le conseguenze della durata del processo di verifica da parte dell’organismo di attestazione. Tuttavia, “occorre comunque che l’impresa abbia posto in essere nel termine di 90 giorni precedenti alla scadenza del termine di efficacia della SOA, tutte le attività necessarie per radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le verifiche(v. TAR Napoli, sez. I, 12 agosto 2019 n. 4340).