TAR CAMPANIA, sez. I, 13 giugno 2024, N. 3735

Le modifiche dei contratti collettivi post aggiudicazione devono essere considerati dall’amministrazione appaltante in applicazione  del principio del riequilibrio contrattuale. Art. 9 D.Lgs. n. 36/2023.

Il TAR Campania, con la sentenza in rassegna, ribadisce l’importanza di ricorrere al riequilibrio contrattuale in presenza di accadimenti sopravvenuti post aggiudicazione.

Nel caso di specie, il Tribunale chiarisce che in presenza di modifiche ai contratti collettivi, intervenuti successivamente alla procedura di affidamento, intesi a incrementare i costi della mano d’opera, occorre valutare la necessità di riequilibrare il rapporto di sinallagma, laddove i nuovi livelli retributivi dovessero essere diversi da quelli prospettati in sede di presentazione dell’offerta.

Questo aspetto, come afferma l’Organo Giudicante “…concerne il tema del riequilibrio del contratto di appalto, che trova corrispondenza nelle previsioni del codice che consentono la modifica dei corrispettivi. È da ritenersi che in quest’ambito vi debbano rientrare i contratti collettivi nazionali di lavoro, in ragione della loro inderogabilità e per la natura che rivestono (dall’art. 2 del d.lgs. n. 40/2006…”

Il Giudice di prime cure conclude richiamando la giurisprudenza formatasi in subiecta materia secondo cui “  la legislazione in materia di appalti pubblici è sì ispirata al rispetto del principio di tutela della concorrenza e parità di trattamento, ma è anche informata ai criteri di efficacia ed economicità che, in presenza di particolari circostanze, possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d’esecuzione che prima della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. V, 11.04.2022, sent. n. 2709). Costituisce oramai consolidato principio quello secondo il quale l’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica [cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14]. (cfr. TAR Piemonte – sez. II, 20/2/2023 n. 180)

Con tale pronunciamento, il TAR ha, altresì, affermato come “…il riequilibrio contrattuale costituisce oggi principio espressamente affermato nel nuovo codice dei contratti pubblici (art. 9 del d.lgs. n. 36/2023).

Per completezza, si precisa che la sentenza in rassegna tratta di un appalto di servizi, in particolare  dell’affidamento quadriennale dei servizi di vigilanza armata e aggiuntivi.