ANAC – Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024 – Chiarimenti in merito all’affidamento diretto di un accordo quadro
- 26 Giugno 2024
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Con Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, l’ANAC ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di un accordo quadro e le conseguenti attuali modalità di acquisizione del CIG e di trasmissione dei relativi dati.
L’Autorità, in particolare, rammenta che l’accordo quadro, disciplinato dall’art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento e che “…nessuna attuale disposizione del codice sembra vietare il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a ) e b), ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo”
L’Autorità, comunque, precisa che stante la peculiarità dell’affidamento diretto “…sarebbe auspicabile che le stazioni appaltanti procedano-ove possibile-alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro”.
Per quanto riguarda il rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 49 del Codice degli appalti, l’Autorità chiarisce che l’applicazione del citato principio riguarda solo l’affidamento dell’accordo quadro e non i singoli contratti applicativi che ne derivano, ciò in quanto “…i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell’accordo quadro, appaiono riconducibili all’unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie di cui all’art. 50 comma 1, lettera a) e b) del Codice”.
Tuttavia, precisa l’ANAC “Troverà, comunque applicazione il successivo comma 2 del citato articolo 49, con conseguente divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti rientrino nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”
In ordine alle modalità di acquisizione del CIG nel caso di affidamento diretto di un accordo quadro, l’Autorità chiarisce che “Il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro deve necessariamente richiedere l’attribuzione di un codice CIG (cd. CIG “padre”). Va, inoltre, richiesta l’emissione di un nuovo codice CIG (“CIG derivato” detto anche CIG “figlio”) per ciascun contratto applicativo, da riportare nei pagamenti derivanti da quest’ultimo. Ciò anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, ai fini della necessaria acquisizione delle informazioni relative alle fasi di esecuzione dell’appalto”.