Si informa  che la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale la Direttiva n. 79670/DRT del 24.06.2024, emessa in pari data,  avente ad oggetto: “DIRETTIVA a seguito delle modifiche introdotte all’art. 26 del D.L. 17/05/2022 n.50 dall’art. 1, comma 458, della Legge 30/12/2023 n.213 – Accesso al Fondo ministeriale istituito dal comma 6-quater del D.L. 50/22 – Apertura di una VIª finestra temporale”. (*)

Con la suddetta Direttiva, il D.R.T. della Regione Siciliana, ha precisato che l’accesso al fondo da parte delle S.A. delle Regione Siciliana “ …è riservata sia a lavori o accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 … che agli appalti che non abbiano accesso al fondo di cui all’art. 26 comma 7 del decreto legge n. 50 del 2022, aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione compreso tra il 1°gennaio 2022 e il 30 giugno 2023”; in entrambi i casi deve trattarsi di lavorazioni eseguite o contabilizzate dal Direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

In merito alle modalità operative di accesso al fondo, la Direttiva in commento specifica quanto segue:

  • invio dell’istanza di contributo da parte del RUP all’indirizzo https://compensazioneprezzi.lavoripubblici.sicilia.it da effettuarsi nell’intervallo di tempo che va dal 01.07.2024 al 26.07.2024.
  • per le Stazioni appaltanti, rimangono le stesse modalità operative già dettate con D.M. Infrastrutture e Trasporti n.16 del 01/02/2023 (**), e consistenti nel collegamento al https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/ 
  •  “…per lavorazioni eseguite negli anni 2023 e 2024 è aperta una sesta finestra temporale (***) da lunedì 1 Luglio a mercoledì 31 Luglio 2024 alle ore 23:59”

(*) nel richiamare la Legge di Bilancio n. 213/2023, la Direttiva cita il comma 458 dell’art. 1, il riferimento pertinente è il comma 304;

(**) il Decreto Ministeriale afferente le modalità di accesso al “Fondo” riferito alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è il D. MIT n. 47 del 28 Febbraio 2024 e non il D.MIT n. 16 dell’ 01/02/2023 da intendersi, quindi, erroneamente richiamato in quanto  afferente le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023;

(***) la finestra temporale riferita all’intervallo di tempo dal 1° luglio al 31 luglio 2024 è da intendersi come II finestra temporale 2024 e non come VI finestra temporale, giusto il disposto di cui al D.M. n. 47/2024.