Circolare Agenzia delle Entrate 16/E/ del 28 giugno 2024 – La nuova disciplina compensazioni in vigore dal 1° luglio
- 11 Luglio 2024
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 avente ad oggetto “Articolo 1, commi da 94 a 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. “decreto Agevolazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 – Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, con la quale ha fornito le prime indicazioni operative sulle nuove disposizioni introdotte alla disciplina della compensazione dei crediti dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 94 a 98, della Legge n. 213/2023) e dal decreto c.d. Taglia crediti (art. 4, commi 2 e 3, del DL n. 39/2024).
Si ricorda che in tema di compensazione dei crediti fiscali:
– l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “Legge di bilancio 2024”), con i commi da 94 a 98, ha introdotto misure di razionalizzazione e di contrasto all’evasione riguardanti la disciplina delle compensazioni di crediti recata dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e dall’articolo 37, commi 49 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
– l’articolo 4, commi 2 e 3, del DL 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. “decreto Taglia crediti”), ha sostituito il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del citato DL n. 223 del 2006.
Entrambe le disposizioni sono in vigore dal 1° luglio 2024.
Da tale data, dunque, sono efficaci:
– l’obbligo di compensare i crediti fiscali esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
– il divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti scaduti superiori a 100.000 euro.
A tal fine, il documento di prassi fornisce le istruzioni operative agli uffici per garantire uniformità di azione riguardo:
- l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in caso di compensazione dei crediti, inclusi quelli maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL (art. 1, commi 94-98 della L. n. 213/2023) [paragrafo 1]
- l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (art. 4, commi 2 e 3, del DL n. 39/2024) [paragrafo 2]
Per ulteriori dettagli sulla Circolare in esame, si rinvia ad un Dossier riepilogativo, predisposto da ANCE.