Con Comunicato n. 112 del 12 luglio 2024, il Commissario Straordinario per la ricostruzione dell’Area etnea – sisma 26 dicembre 2018, in considerazione della nuova disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in materia di bonus, rende nota la pubblicazione nella medesima data dell’Ordinanza commissariale n. 102 del 12 luglio 2024 avente ad oggetto la “Riapertura dei termini di cui all’articolo 3, comma 4, dell’Ordinanza commissariale n. 71 del 1° marzo 2023 come modificata dall’Ordinanza commissariale n.77 del 24 luglio 2023”.

Nel comunicato si sottolinea come il succedersi di normative, per ultimo il DL. 39/2024, conv. in L.67/2024 (cd. Decreto Taglia Crediti) che hanno reso difficoltoso l’accesso ai benefici fiscali del c.d. “Superbonus” specie per coloro che intendevano utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito e determinato per numerosi cittadini, che intendevano fruire dello sconto fiscale, l’impossibilità, senza che possa attribuirsi loro colpa alcuna, a riparare gli immobili danneggiati dal sisma. Ciò specie per coloro che avevano optato per il cosiddetto “superbonus rafforzato” che anche per coloro che avevano ritenuto di utilizzare il “superbonus ordinario”, presentando richiesta di titolo edilizio al Comune. .

Alla luce di ciò il Commissario Straordinario con l’Ordinanza n. 102 ha ritenuto di consentire a detti soggetti la riapertura dei termini per presentare istanza di contributo commissariale; una riapertura, come chiarito dal Commissario, non generalizzata.

L’Ordinanza n. 102, entrata in vigore il 13 luglio 2024 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario) infatti prevede, per una categoria limitata di soggetti, la riapertura dei termini fino al 31 ottobre 2024 per la presentazione delle istanze finalizzate all’ottenimento del contributo commissariale per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, già fissati al 31 luglio 2023 (Ordinanza commissariale n.71 del 1° marzo 2023 e n.77 del 24 luglio 2023).

Nei limiti delle somme messe a disposizione della contabilità speciale dell’Ufficio Commissariale con il finanziamento statale, infatti la riapertura dei termini di cui sopra, ai sensi dell’art. 2 della citata Ordinanza  si applica:

  • A tutti i soggetti che entro il 29 marzo 2024 hanno comunicato la rinuncia al contributo commissariale (optando per il Superbonus rafforzato) secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 119 del D.L.34/20 e dalle linee guida dell’Agenzia delle Entrate;
  • A tutti i soggetti che entro il 29 marzo 2024 avevano richiesto titolo edilizio finalizzato alla riparazione/ricostruzione degli immobili residenziali danneggiati dal sisma del 26 dicembre 2018 o che, entro tale data, avevano inoltrato ai comuni un titolo abilitativo;

L’Ordinanza non si applica laddove i lavori sono già effettivamente iniziati.

A tal fine, viene richiesto di allegare all’istanza dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante che i lavori non sono stati avviati, insieme alla copia della eventuale rinuncia al contributo commissariale riportante i dati del protocollo (punto 2, art. 2 dell’Ordinanza 102/2024).

Infine, l’art. 3 “Priorità nell’esame delle istanze” dell’Ordinanza stabilisce le priorità che verranno adottate dagli uffici per l’esame delle istanze di contributo, secondo l’ordine di presentazione delle stesse, privilegiando gli Immobili destinati ad abitazione principale e, in subordine, quelli con destinazione diversa.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al Comunicato n. 112/2024 e all’Ordinanza commissariale n.102/2024.