Con due distinti atti  emessi il 28 giugno 2024, l’ANAC ha comunicato alcune importanti istruzioni in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2024 di alcune disposizioni in tema di digitalizzazione e di verifica delle garanzie fideiussorie utilizzate per la partecipazione alle gare pubbliche.

Di seguito nel dettaglio i due comunicati in oggetto.

Comunicato ANAC 28 giugno 2024 in tema di digitalizzazione

L’ANAC,  tenuto conto delle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nell’accesso e nell’utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), è intervenuta sulla delibera n. 582 del 13/12/2023 e sul Comunicato del Presidente del 10/1/2024, con i quali l’Autorità aveva fornito delle indicazioni di carattere transitorio per agevolare la prima applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Come è noto, le PAD consentono il funzionamento e la realizzazione dell’Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale (art. 21 del Codice dei contratti) accedendo – esclusivamente in interoperabilità- ai servizi forniti dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di cui all’art. 22 del Codice.

Questi servizi, forniti dall’ANAC, comprendono:

  • accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP, art. 23, Codice dei Contratti);
  • accesso al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE, art. 24, Codice dei Contratti);
  • pubblicità legale degli atti (art. 27, Codice dei Contratti).

L’ANAC,  quindi, al fine di agevolare il completamento di digitalizzazione in atto, ha disposto “….la proroga fino al 31 dicembre 2024 della  possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell’Autorità:

  • per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD;
  • per l’adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo; tale possibilità viene estesa fino al 31/12/2024 anche agli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1/1/2024;
  • per la ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;
  • per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2022, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022.

Restano valide le ulteriori indicazioni contenute nella delibera n. 582/2023”.

 L’ANAC, inoltre, ha confermato “…in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG con riferimento a tutte le fattispecie per cui è previsto l’utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari”.

 Comunicato ANAC 28 giugno 2024 in tema di verifica telematica delle garanzie fideiussorie

L’ANAC, a causa delle difficoltà nelle verifiche telematiche delle garanzie fideiussorie di cui art. 106, comma 3, del Codice, con il secondo Comunicato, ha disposto la proroga delle indicazioni fornite con la Delibera n. 606/2023 (recante istruzioni operative per lo svolgimento della verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie) per tutto il 2024, ciò al fine di consentire l’adeguamento alle disposizioni vigenti, da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari autorizzati ad emettere garanzie fideiussorie.

 Fino a tale data, viene, infatti, confermata la possibilità di adottare modalità di verifica telematica delle garanzie fideiussorie alternative alle piattaforme con tecnologie basate su registri distribuiti, per evitare soluzioni di continuità nel settore.

Ai sensi della prorogata Delibera n. 606/2023, gli operatori economici e le stazioni appaltanti devono continuare a verificare che il garante sia autorizzato a rilasciare garanzie accedendo ai seguenti siti

  • Banca d’Italia – Vigilanza sugli Intermediari
  • Banca d’Italia – Avvisi Pubblici su Garanzie Finanziarie
  • IVASS – Imprese

Per la verifica della polizza, gli operatori economici devono ottenere dal garante l’indirizzo internet per la verifica telematica in tempo reale della garanzia, che permetta l’accesso solo alla stazione appaltante della specifica gara.

Questo meccanismo richiede identificazione tramite SPID e l’inserimento di informazioni specifiche nella sezione dedicata alle verifiche sulle polizze fideiussorie nel sito web del garante (es. CIG, importo garanzia, nominativo concorrente). Rimane comunque possibile accesso al sito internet del garante utilizzando soluzioni alternative allo SPID, purché queste garantiscano l’accesso riservato solo ai soggetti autorizzati (v. Comunicato del 31.1.2024 cit.)

 In mancanza di un sito internet dedicato o conforme alle norme vigenti, incluse quelle sulla privacy, l’operatore economico – sempre fino al 31 dicembre 2024 – fornisce un indirizzo PEC per l’invio della polizza in formato PDF per verifica. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia, senza un sito internet (v. Delibera n. 606/2023).