Emergenza climatica, disposizioni in materia di Cigo per l’edilizia
- 16 Luglio 2024
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024 è stata pubblicata la Legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, cd. decreto agricoltura, in vigore dal 14 luglio 2024.
Con l’art. 2 bis, introdotto dalla legge di conversione del decreto, nei casi di eventi meteorologici avversi, compresi quelli relativi a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, diventa più semplice l’accesso alla CIGO, senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
Il comma 2 precisa, inoltre, che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del medesimo comma 2, non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d. lgs. n. 148/2015.
Si ricorda, peraltro, che, con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la norma di carattere generale già prevede che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili” (articolo 13, comma 3, secondo periodo, d. lgs. n. 148/2015).
Con la disposizione introdotta dalla legge di conversione trova accoglimento, per il periodo luglio – dicembre 2024, la richiesta dell’ANCE, presentata anche in occasione della riunione convocata dal Ministero del Lavoro sul tema dell’emergenza climatica lo scorso 20 giugno, di equiparare il settore edile agli altri settori per quanto concerne i criteri di computo della durata massima della cassa integrazione ordinaria, in analogia a quanto già fatto lo scorso anno con il D.L. n. 98/2023 per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2023.
L’INPS, ai sensi del citato articolo, provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024, non accogliendo le domande eccedenti tale limite.
Si fa riserva di illustrare le istruzioni operative che saranno eventualmente fornite dall’Inps.