Con la Circolare n. 82 del 17 luglio 2024, l’Inps, in relazione al perimetro di efficacia temporale della misura Decontribuzione SUD, su specifico chiarimento del Ministero del Lavoro, ha comunicato che la decontribuzione in esame non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024. Conseguentemente, la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 – trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Al riguardo, precisa l’Inps, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro, qualora, entro la data del 30 giugno 2024, sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la Decontribuzione Sud può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024, ancorché tale rapporto sia prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Fatto salvo quanto sopra illustrato, non sono previste ulteriori variazioni del regime di aiuto esistente e, pertanto, tutte le altre condizioni di tale regime rimangono inalterate.

L’Inps, inoltre, ricorda che il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) è pari a:

  • 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

Modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens

A seguito della citata autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo in esame si applica, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

Per le relative istruzioni operative (inclusa l’indicazione, in un apposito elemento del flusso Uniemens, della data di instaurazione del rapporto di lavoro), si rinvia al paragrafo 2 della circolare in commento.