L’aggiornamento delle tabelle retributive, intervenuto dopo la presentazione delle offerte, impone alle S.A. di valutare la congruità dell’offerta anche alla luce dei mutamenti tariffari sopravvenuti.

Il TAR Lecce, con la sentenza in rassegna,  condivide il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso ex multis Cons. St. sent. nn. 6652/2023, 453/2024) secondo cui lasopravvenienza di aggiornamenti retributivi in pendenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta deve necessariamente condurre la Stazione appaltante ad una valutazione di attendibilità dell’offerta anche con riferimento agli adeguamenti tariffari medio tempore intervenuti, senza che al riguardo possa invocarsi il principio del tempus regit actum, e tanto in ragione dell’inderogabile applicazione dei ridetti aggiornamenti ai rapporti di lavoro interessati dall’esecuzione della commessa nonché della ratio sottesa al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta consistente nel valutare se la stessa – risultata anormalmente bassa – sia attendibile, e ciò a tutela dell’interesse pubblico alla regolare esecuzione dell’appalto”.

Il G.A., aggiunge altresì, rigettando la tesi difensiva della controinteressata, che non avrebbe potuto trovare applicazione l’istituto della revisione prezzi ex art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 “ in considerazione del fatto che la revisione del prezzo costituisce uno strumento manutentivo, con funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, la cui operatività è espressamente subordinata dalla prefata norma a determinati presupposti di tipo quantitativo oltreché, ed in via assolutamente dirimente, al verificarsi della variazione dei costi in corso di esecuzione del contratto, circostanza quest’ultima non ricorrente nel caso in scrutinio, in cui la variazione si è registrata nell’ambito del procedimento amministrativo ovvero in pendenza della procedura di affidamento e del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”.

Pertanto, per il G.A. la Stazione appaltante, nel caso di specie, “…in ragione degli aggiornamenti retributivi sopravvenuti, in quanto necessariamente applicabili nella fase esecutiva ovvero ai rapporti di lavoro interessati dalla esecuzione della commessa, avrebbe quindi dovuto verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria fosse in grado di sostenere anche i nuovi costi.”

Per completezza di argomenti, si ritiene utile ricordare che in presenza di modifiche ai contratti collettivi intesi a incrementare i costi della mano d’opera ed  intervenuti successivamente alla procedura di affidamento, con una sentenza recente del 13 giugno 2024, n. 3735, la prima sezione del TAR CAMPANIA, ha affermato che occorre valutare la necessità di riequilibrare il rapporto di sinallagma, laddove i nuovi livelli retributivi dovessero essere diversi da quelli prospettati in sede di presentazione dell’offerta”, in ragione della  inderogabilità e per la natura che rivestono i contratti collettivi nazionali di lavoro ex art. 2 del d.lgs. n. 40/2006. (per un maggiore approfondimento si veda nostra news del 20 giugno u.s. https://www.ancecatania.it/2024/06/20/giustizia-amministrativa-tar-campania-sez-i-13-giugno-2024-n-3735-riequilibrio-contrattuale-in-presenza-di-nuovi-accordi-collettivi-post-aggiudicazione/).

Nel caso trattato dal Giudice campano, dunque, trova applicazione l’istituto della revisione prezzi, in quanto la modifica de costi della mano d’opera è intervenuta in corso di esecuzione del contratto d’appalto e non in fase di verifica della congruità dell’offerta, in cui per il Giudice Pugliese scatta l’obbligo di valutazione.